Con controparti estere la fattura elettronica rimane facoltativa
Lo scenario è destinato a cambiare dal 1° luglio con il nuovo esterometro
Il provvedimento 293390/2021 precisa che la fattura elettronica per le operazioni nei confronti degli esportatori abituali va emessa utilizzando esclusivamente il formato Xml della fattura ordinaria (non è, quindi, possibile ricorrere alla fattura semplificata).
Questa precisazione, tuttavia, non implica l’introduzione surrettizia dell’obbligo di e-fattura per le operazioni di questo tipo con controparti estere. Detto diversamente, non serve la fattura elettronica quando la qualifica di esportatore abituale è assunta da soggetti non residenti identificati Iva in Italia o dotati di un rappresentante fiscale (si vedano, fra le altre, la risoluzione 80/E/2011 e la risposta 148/2021). In questi casi, l’e-fattura resta facoltativa: diverrà di fatto un’esigenza ineludibile dal prossimo 1° luglio, ma al solo fine di eseguire la comunicazione esterometro.
Chi utilizza la fattura elettronica per le cessioni/prestazioni al rappresentante fiscale/identificazione diretta che sia esportatore agevolato farà comunque riferimento alle indicazioni delle Faq 30/2018 e 63/2019.
In ogni caso, per le operazioni non imponibili nei confronti dell’esportatore abituale si indica in fattura il codice natura N3.5 e si riporta il numero del protocollo di ricezione della lettera d’intento trasmessa telematicamente alle Entrate, desumibile dalla ricevuta e composto di due stringhe numeriche di 17 e 6 cifre, separate da apposito segno grafico (“-” oppure “/”). Più specificamente, il punto 4.1 del provvedimento precisa che, nel campo «Tipo Dato», va riportata la dicitura «INTENTO», mentre il protocollo di ricezione della lettera d’intento è inserito nel campo «Riferimento Testo». Anche la data della ricevuta telematica rilasciata dalle Entrate dev’essere indicata in fattura in un apposito campo del formato Xml.
Per tutti questi elementi va utilizzato il blocco «Altri Dati Gestionali». In particolare, il provvedimento segnala che tale blocco informativo dev’essere compilato «per ogni dichiarazione d’intento». Da ciò dovrebbe derivare che, nei casi in cui un’unica operazione – in ipotesi, una fornitura di beni – sia coperta da più lettere d’intento, i relativi dati troveranno spazio all’interno del formato di un'unica fattura elettronica, replicando le informazioni di tale blocco per il numero delle dichiarazioni d’intento. La circostanza, non infrequente, si verifica quando il cessionario/committente si rende conto, per esempio, di aver trasmesso una lettera d’intento per un importo insufficiente a rendere non imponibile l’intero acquisto. Il fornitore dovrà, tuttavia, far sempre attenzione al fatto che le lettere d’intento (non invalidate) siano già presenti nel proprio cassetto fiscale nel momento d’effettuazione dell’operazione.