Contabilità

Con i dati si potranno costruire indicatori del rischio elusione

di di Massimo Bellini

Il 2018 sarà il primo anno in cui gli Stati aderenti al progetto Beps si scambieranno il Cbcr. Sono più di 50 gli Stati con cui l’Italia ha già stipulato un accordo per per lo scambio automatico della rendicontazione. Per i Paesi della Ue si tratta della direttiva 881/2016, mentre per i Paesi extra Ue è stato firmato un accordo multilaterale. Unica eccezione sono gli Stati Uniti, con cui è stato firmato un accordo bilaterale. In totale l’Ocse prevede che saranno più di 1.400 gli scambi fra i vari Stati.

Per la prima volta nella storia le amministrazioni finanziarie di tutto il mondo avranno accesso simultaneamente a un set di informazioni di grande valore sull’operatività dei gruppi multinazionali. Come saranno utilizzate queste informazioni? Alcune risposte arrivano da un paper Ocse dello scorso settembre (Country-by-country reporting: handbook on effective tax risk assessment).

Il documento fornisce varie chiavi di lettura dei dati per l’identificazione di possibili rischi. Il Cbcr potrebbe, ad esempio, essere utilizzato per confrontare i valori di una particolare giurisdizione con i dati di altri Paesi o con i dati del gruppo nel suo insieme o in una particolare area geografica (ad esempio, confronto dei margini realizzati dalle filiali nei vari paesi in cui il gruppo opera). Ciò al fine di evidenziare scostamenti o anomalie che potrebbero richiedere ulteriori spiegazioni. In aggiunta, i dati potrebbero essere confrontati con quelli di altri gruppi che operano nello stesso settore. In futuro sarà inoltre possibile confrontare i cambiamenti da un anno all’altro nella rendicontazione il che consentirà di evidenziare cambiamenti nell’operatività e/o nella catena del valore.

Incrociando i dati di tabella 1 e 2 si potranno costruire molteplici indicatori al fine di valutare la correlazione tra il livello delle attività poste in essere in un dato Paese (misurato attraverso numero di addetti, assets, e, con alcuni limiti, capitale e utili) con i profitti generati e le imposte maturate e pagate. Particolarmente importante sarà il rapporto tra ricavi intragruppo e ricavi totali in quanto espressivo della possibilità di generare fenomeni di erosione della base imponibile con il transfer price.

I singoli indicatori potrebbero tuttavia essere fuorvianti e portare a conclusioni errate, pertanto i dati andranno valutati nel complesso anche mediante informazioni aggiuntive (ad esempio, country file e masterfile). Il Cbcr infatti in molti casi conterrà informazioni di difficile lettura per svariate motivazioni tra cui le diverse fonti che potrebbero essere utilizzate e la mancanza di dettagli delle transazioni intercompany e dei dati per singola società qualora vi siano più entità all’interno della stessa giurisdizione.

Anche il provvedimento del 28 novembre prevede che il Cbcr possa essere utilizzato come strumento di valutazione dei rischi di transfer pricing ed erosione della base imponibile ma le rettifiche non si potranno fondare escusivamente sulla rendicontazione. In caso contrario le Entrate dovranno archiviare o annullare in autotutela gli atti emessi (articolo 11.5).

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