Con la dichiarazione Iva detraibili le fatture in ritardo
Con la dichiarazione Iva annuale 2019, relativa al 2018, il cui saldo a debito scade lunedì 18 marzo 2019, è ancora possibile detrarre l’Iva delle fatture passive del 2016, per operazioni effettuate nel 2016, anche se ricevute successivamente a tale data. Via libera anche allo scomputo dell’Iva delle fatture relative a operazioni passive effettuate nel 2017 o nel 2018, con Iva esigibile nel 2017 o 2018 e ricevute dal cessionario o dal committente nel 2018, ma non registrate da quest’ultimo nel 2018, ad esempio, per una dimenticanza.
Fatture a cavallo d’anno
A differenza delle liquidazioni mensili o trimestrali «infrannuali» (cioè non a cavallo d’anno), nelle quali dal 24 ottobre 2018 è possibile detrarre l’Iva nel mese (o trimestre) di esigibilità anche per le fatture ricevute dal cessionario o committente entro il 15 del mese successivo (15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento), nell’ultima liquidazione del 2018 non è possibile detrarre l’Iva delle fatture per operazioni effettuate nel 2018, se sono state ricevute nel 2019 (articoli 1, comma 1, dpr 100/1998 e 19, comma 1, dpr 633/1972). L’Iva di queste fatture del 2018, ma ricevute nel 2019, comunque, può essere detratta «a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese» di ricezione (nel 2019).
Fattura 2018, registrata nel 2019
Per le fatture di operazioni passive effettuate nel 2017 o 2018, con Iva esigibile nel 2017 o 2018 e ricevute nel 2018, ma non registrate nel 2018 (ad esempio, per una dimenticanza), l’unico metodo per detrarre ancora la relativa Iva è la loro registrazione nel 2019 in un “apposito sezionale” del «registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative al 2019, concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2018», il cui invio scade il 30 aprile 2019 (circolare 1/E/2018).
In dichiarazione Iva, la detrazione non avverrà nel rigo VF24, “variazioni e arrotondamenti d’imposta”, ma direttamente nei righi da VF1 a VF13 (operazioni passive), nel rigo corrispondente all’aliquota applicata, riportando, quindi, sia l’imponibile che l’Iva (Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2018 e Assonime 19 aprile 2018, n. 9).
Fatture del 2016
Nei righi da VF1 a VF13 della dichiarazione Iva 2019, relativa al 2018, è ancora possibile detrarre anche l’Iva delle fatture passive del 2016, per operazioni effettuate nel 2016. Ciò è possibile anche se queste fatture sono state «ricevute successivamente a tale data» (circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, paragrafo 1.2), in quanto, in base alla previgente normativa, questa Iva può essere portata «in detrazione con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto» (Assonime 19 aprile 2018, n. 9).
Gli approfondimenti
Modelli di dichiarazione Iva e adempimenti (clicca qui per consultazione)
di Studio Associato Cmnp
Dichiarazione Iva 2019 (clicca qui per la consultazione)
di Carlo Delladio
La bussola per le compensazioni