Controlli e liti

Sottrazione fraudolenta, via il sequestro se non c’è debito

La sentenza 12084 della Cassazione: il pagamento fa venir meno l’esigenza della misura cautelare

di Laura Ambrosi

Anche per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il versamento integrale del debito tributario comporta l’impossibilità di mantenere il sequestro preventivo. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza n. 12084 depositata il 22 marzo.

La vicenda trae origine dalla richiesta da parte del Pm di eseguire un sequestro preventivo diretto e per equivalente nei confronti della società e del suo legale rappresentante per i reati di omessa presentazione della dichiarazione (articolo 5 del Dlgs. 74/2000) e per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 Dlgs 74/2000). Il provvedimento veniva inizialmente rigettato e successivamente, in sede di rinvio, accolto parzialmente anche con riferimento al reato di sottrazione fraudolenta.

La decisione veniva impugnata in Cassazione dall’interessato e sul punto evidenziava che il Tribunale in sede di riesame aveva trascurato l’integrale pagamento del debito tributario e pertanto la misura doveva essere revocata. I giudici di legittimità hanno preliminarmente rilevato che la decisione del Tribunale si fonda sulla circostanza che per il reato di sottrazione fraudolenta, il profitto è scollegato dall’entità del debito, poiché di regola va parametrato al valore dei beni sottratti alla garanzia dell’erario.

La Cassazione ha così premesso che l’individuazione del profitto per il delitto citato (articolo 11) va tenuta distinta dagli effetti conseguenti all’estinzione del debito tributario per il quale la tutela è la confisca (articolo 12 bis) ed il preventivo sequestro. La confisca, infatti, in ambito tributario è collegata al recupero delle imposte evase e la norma introduce un sistema volto a favorire l’adempimento del debito.

Si tratta di una disposizione che si inserisce nella più ampia logica del sistema penale tributario, nell’ambito del quale le condotte di ravvedimento per il pagamento del debito tributario rilevano anche al fine di escludere la punibilità o per attenuarne la gravità (articoli 13 e 14). Tali regole generali possono essere applicate, non sussistendo alcuna deroga, anche al reato di sottrazione fraudolenta. Una volta intervenuto il pagamento viene meno il rapporto di strumentalità tra il sequestro del profitto e la riscossione coattiva. Consegue così che, ferma restando la sussistenza del reato, manca l’esigenza di disporre la misura cautelare, non sussistendo più la necessità di tutelare la riscossione. Il sequestro per il reato di sottrazione fraudolenta è infatti finalizzato ad imporre un vincolo sui beni idonei a fungere da garanzia per l’erario ed è proprio il valore di questi a costituire il profitto. Tuttavia, ove il debito tributario è estinto per pagamento, o annullato con sentenza anche non definitiva o con sgravio da parte dell’Amministrazione, cessa l’esigenza di garanzia patrimoniale per l’erario.

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