Contabilità

Con il nuovo Oic 28 per gli aumenti di capitale l'iscrizione è vincolata nel patrimonio netto

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di Luca Miele e Giacomo Albano

I versamenti in conto futuro aumento di capitale, eseguiti dai soci prima che venga effettivamente assunta una delibera di aumento del capitale sociale, sono iscritti nel patrimonio netto solo a condizione che non siano restituibili.
Il chiarimento è contenuto nel nuovo Oic 28 approvato in agosto che, al paragrafo 16, precisa che sono compresi tra le riserveper versamenti effettuati dai soci: «I versamenti in conto futuro aumento di capitale che rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale».
In base a tale precisazione può essere considerata riserva di capitale soltanto l'apporto in conto futuro aumento di capitale che non dà comunque diritto alla restituzione in caso di mancato aumento di capitale. Se ne desume, implicitamente, che possono ovviamente essere effettuati versamenti in conto futuro aumento di capitale restituibili in caso di mancato aumento, ma in tal caso, sulla base del nuovo Oic 28 - che si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014 - non possono essere considerati posta di capitale, ma vanno da subito imputati quali debiti verso soci. In sostanza, laddove i versamenti sono condizionati ad una effettiva delibera di aumento e la mancata assunzione di questa comporta l'obbligo di restituzione degli stessi ai soci, si è in presenza di un finanziamento e non di una voce del patrimonio netto.
In altre parole, solo laddove sia prevista la non restituibilità del versamento si configura una assimilazione con la categoria più generale dei versamenti in conto capitale; in caso contrario, si è in presenza di un finanziamento.
Risulta, quindi, chiarita la natura di tali versamenti che fino a oggi non era priva di dubbi (si veda la scheda con i casi pratici). La norma di comportamento 162 dell'Adc ha affermato che nel caso in cui sia effettuato un versamento in conto futuro aumento di capitale soggetto alla condizione risolutiva della mancata successiva deliberazione di aumento di capitale, il versamento, pur avendo all'origine natura di riserva patrimoniale, deve essere obbligatoriamente restituito dalla società al soggetto che lo ha effettuato nell'ipotesi in cui, nel termine prefissato o, in mancanza, in quello determinato dal giudice- l'aumento di capitale non abbia avuto luogo. Da tale momento assume la natura di debito.
La natura di finanziamento di tali versamenti era stata affermata ancor più esplicitamente nelle massime H.1.2 e I.K.2 del Notariato del Triveneto (rispettivamente per Spa e Srl) che affermano entrambe quanto segue: «Detti versamenti, a causa del vincolo di destinazione cui sono soggetti, non possono essere utilizzati pe ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale sociale, né possono essere appostate a patrimonio netto». I notai hanno anche ulteriormente affermato che in linea di principio i versamenti in conto futuro aumento di capitale possono essere effettuati anche da non soci.
I versamenti in conto futuro aumento di capitale, laddove configurano una posta del patrimonio netto, sono compresi tra le riserve per versamenti effettuati dai soci classificate nella voce A.VII («Altre riserve») che include anche la categoria più generale dei versamenti in conto capitale.
Si tratta di versamenti piuttosto frequenti nelle società e utilizzati dai soci per incrementare il patrimonio netto senza intervenire in modo diretto sul capitale sociale e che, quindi, assicurano maggiore "elasticità" e minori costi.
I versamenti dei soci in conto capitale sono versamenti volontari, in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale, che non maturano alcun interesse e per i quali non è necessaria una preventiva delibera assembleare. Inoltre, la società non è obbligata a rimborsare ai soci i versamenti ricevuti. Non è necessario che tutti i soci versino in proporzione al capitale da ciascuno sottoscritto, potendo, al limite, il versamento essere effettuato da un solo socio. Tuttavia, in sede di rimborso o di liquidazione della società, andranno ripartiti tra tutti i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, anche nel caso limite in cui tutti i versamenti siano stati effettuati da uno solo dei soci.

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