Contabilità

Con il passaggio all’ordinario recupero immediato dell’Iva

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di Gian Paolo Tosoni

Recupero immediato dell’Iva risultante dalla rettifica della detrazione in caso di passaggio dal regime speciale a quello ordinario; la conferma viene dalle istruzioni al modello di comunicazione della liquidazione periodica Iva (provvedimento dell’agenzia delle Entrate - protocollo 62214 del 21 marzo 2018).

Le imprese agricole sono inquadrate ai fini dell’Iva nel regime speciale di cui all’articolo 34 del Dpr 633/1972, il quale prevede che la detrazione non corrisponde all’imposta assolta sugli acquisti, ma a quella determinata applicando all’ammontare delle cessioni imponibili le percentuali di compensazione. Resta ovviamente possibile l’esercizio dell’opzione per il regime ordinario, scelta che si rende opportuna quando l’Iva assolta sugli acquisti supera quella detraibile forfetariamente.

In caso di passaggio dal regime speciale a quello ordinario o viceversa, trova applicazione la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis 2 del Decreto Iva.

Il comma 3 dell’articolo 19-bis 2 prevede infatti che, in caso di mutamento nel regime di detrazione dell’Iva, viene eseguita la rettifica della detrazione limitatamente ai beni e ai servizi non ancora ceduti o utilizzati e per i beni strumentali se non sono trascorsi, rispettivamente, più di cinque anni (10 per i beni immobili) dalla loro entrata in funzione o dalla loro acquisizione / ultimazione.

Senza la rettifica si verificherebbe la perdita della detrazione per i beni acquistati dal produttore agricolo in regime speciale che verranno ceduti quando egli transita nel regime di detrazione ordinaria. Ad esempio, se un produttore agricolo dal 1° gennaio 2018 opta per il regime ordinario ha il diritto di recuperare l’Iva calcolata in base alle percentuali di compensazione sul valore normale dei prodotti agricoli giacenti a tale data (come se li avesse ceduti nell’ultimo giorno di applicazione del regime speciale).

L’articolo 19-bis 2, ultimo comma, del decreto Iva dispone che la rettifica si applica in sede di dichiarazione annuale Iva dell’anno in cui si sono verificate le condizioni per la determinazione della rettifica medesima; quindi se l’opzione decorre dal 1° gennaio 2018 il recupero avverrebbe in sede di dichiarazione annuale «Iva 2019».

Si ricordano le precisazioni fornite dall’amministrazione finanziaria in materia.

Con la circolare 328 del 24 dicembre 1997 è stato precisato che la rettifica della detrazione poteva essere effettuata nella prima liquidazione utile dell’anno in cui il contribuente aveva cambiato regime; tale criterio veniva confermato con la risoluzione 10/E/1999.

In seguito, l’agenzia delle Entrate ha precisato invece che la rettifica deve avvenire in sede di dichiarazione annuale (circolari 44/E/2002 e 6/E/2005).

Invece le recenti istruzioni al modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni di cui all’articolo 21-bis del Dl 78/2010 dispongono che il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura di cui all’articolo 34 a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5 relativo all’Iva detratta. Tale chiarimento conferma che il recupero avviene in corso d’anno; quindi l’Iva determinata sulle giacenze di prodotti agricoli al 1° gennaio 2018 può essere detratta già dalla liquidazione Iva del mese di gennaio.

Nulla viene, invece, precisato sul debito derivante dalla rettifica che, quindi, si ritiene debba continuare ad essere versato in sede di dichiarazione annuale; questo nell’ipotesi contraria di passaggio dal regime ordinario a quello speciale..

Le istruzioni dell’amministrazione sono chiare e probabilmente frutto di un ragionamento inteso a non penalizzare i produttori agricoli che hanno abbandonato il regime speciale. Infatti, nel corso del 2018 le imprese cedono i prodotti agricoli giacenti al primo gennaio e se non potessero utilizzare la detrazione della Iva in rettifica, dovrebbero versare l’intera imposta; la rettifica Iva genererebbe un credito in sede di dichiarazione annuale nemmeno rimborsabile immediatamente.

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