Con la prima rata scatta la tutela anti-sanzioni del condono fiscale 2004
Il condono fiscale, inerente la definizione automatica delle imposte derivanti da omessi o tardivi versamenti senza l’applicazione delle sanzioni, si perfeziona col versamento della prima rata e rimane efficace anche a seguito di mancato versamento delle rate successive. Pertanto l’Amministrazione non può pretendere le sanzioni amministrative nella misura piena siccome ritiene il contribuente decaduto dal beneficio a seguito del mancato versamento delle rate successive alla prima. Così la Ctr Sardegna, sentenza 275/8/18 ( clicca qui per consultarla ).
La decisione
L’articolo 9-bis della legge 289/2002 dispone la non applicabilità delle sanzioni amministrative inerente le imposte non versate ovvero versate tardivamente, qualora il contribuente presenti apposita dichiarazione e versi il quantum dovuto in un’unica soluzione ovvero in tre rate. In quest’ultimo caso il condono si perfeziona col versamento della prima rata, e non necessita del pagamento integrale. A maggior ragione la pretesa erariale è infondata dato che la stessa agenzia delle Entrate, con la circolare 4 del 2 febbraio 2007, ha precisato che il condono è valido a seguito dell’integrale versamento ovvero del versamento della prima rata.
La vicenda
Una Srl immobiliare non versa l’Iva dovuta inerente per l’anno 2003. La contribuente, nel maggio 2004, presenta la dichiarazione di condono per definizione degli omesso e tardivi versamenti, sceglie di pagare il quantum in tre rate ma versa solo le prime due. Ma nell’aprile 2007 l’Amministrazione iscrive a ruolo e ricupera maggiore imposta, sanzioni e interessi per oltre 20mila euro. La contribuente si oppone alla pretesa con ricorso in Ctp. La definizione del condono impedisce l’iscrizione a ruolo delle sanzioni e degli interessi. Il giudice di prima cure accoglie il ricorso con sentenza depositata nell’ottobre 2008 ma l’erario non ci sta e propone appello con atto depositato nel dicembre 2009.