Con la regolarizzazione c’è spazio per anticipare le sanzioni più favorevoli
La premialità della collaborazione può aprire la strada a un ravvedimento con penalità “super ridotte”
La “premialità” della collaborazione fisco contribuente può, e non solo nella procedura della «cooperative compliance» (si veda l’articolo di NT+ Fisco), aprire la strada a un ravvedimento con sanzioni “super ridotte”. In particolare, il dialogo con il fisco, in armonia con le norme di diritto vigente, dovrebbe consentire di sommare alle riduzioni previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997 i benefici previsti dalle disposizioni speciali quali l’articolo 7, comma 4, Dlgs 472/1997, ovvero dell’articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997. Questo principio trova compiuto spazio in alcune recenti pronunce delle Entrate.
In effetti, dapprima il principio poteva essere desunto (in maniera implicita) dalla circolare 31/E/2020, in cui l’Agenzia, per ridurre l’anomala applicazione delle sanzioni in materia di credito d’imposta ricerca e sviluppo, aveva accostato il ravvedimento operoso alla riduzione a metà delle relative sanzioni che gli Uffici possono operare in sede di verifica.
Da ultimo, tale principio viene ripreso con la risoluzione 49/E/2021, che prevede che, in sede di cooperative compliance, per le violazioni derivanti da errori operativi che il contribuente intende correggere con il ravvedimento, quest’ultimo potrà, in sede di controllo sostanziale, individuare i presupposti per l’applicazione degli istituti che consentono di graduare il carico sanzionatorio in funzione della gravità della condotta, quali la riduzione a metà della sanzione (articolo 7, comma 4, Dlgs 472/97), o la riduzione di un terzo per dichiarazione infedele (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/97).
L’applicazione di tale principio offre agli Uffici e ai contribuenti la giusta, condivisibile e necessaria possibilità di graduare la sanzione rispetto alla gravità della violazione commessa; si è dell’avviso che l’applicazione di questo principio non può essere limitata ai casi di regolarizzazione in cooperative compliance, dovendo per questo essere esteso, ad esempio, all’aberrante situazione in cui ci troviamo per gli accertamenti sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo e, più in generale, in relazione a tutte le situazioni in cui il comportamento irregolare del contribuente consente l’applicazione di istituti che attenuino la sanzione applicabile.
In termini operativi il risultato si può ottenere o nel momento in cui viene redatto il processo verbale di constatazione ovvero, a seguito delle osservazioni presentate dal contribuente o su iniziativa dell’Ufficio nel corso dell’esame della posizione del contribuente, attraverso una comunicazione che l’Ufficio fa al contribuente che intende ravvedersi. In questo modo, verrebbe concesso al contribuente di definire la propria posizione con una sanzione più ragionevole rispetto all’illecito commesso. Questo principio è ancor più valido se si pensa che in molte occasioni gli errori dipendono dalla difficile interpretazione della disposizione e che, talvolta, dovrebbero dare luogo alla disapplicazione delle sanzioni (altro istituto solitamente dimenticato dagli uffici accertatori).