Imposte

Con lo scambio di partecipazioni il «passaggio» non altera la rotta

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di Davide Cagnoni e Angelo D’Ugo

Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento è uno degli strumenti più validi per la costituzione di una holding di famiglia grazie alla quale è possibile pianificare il passaggio generazionale trasferendo il controllo delle società ai futuri eredi e mantenere, anche attraverso apposite clausole statutarie, unitarietà di indirizzo sulle società operative.

LA SCHEDA / L’identikit dell'operazione

La liceità dell’operazione e l’assenza di qualsiasi carattere elusivo in presenza di valide ragione economiche è stata riconfermata dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 40/E del 17 maggio scorso che ( sebbene incentrata sull’adozione del consolidato fiscale), ha ribadito il via libera alla creazione di una holding mediante il conferimento in una società ad hoc (newco o già esistente) delle partecipazioni detenute dalle persone fisiche nell’impresa operativa, già affermato dalla circolare 33/E/2010.

Con questa pronuncia, in revisione al precedente orientamento, l’agenzia delle Entrate aveva affermato chiaramente che l’articolo 177, comma 2, del Tuir poteva essere applicato sia alle operazioni di scambio che attuano un’aggregazione di imprese tra soggetti terzi sia a quelle realizzate all’interno dello stesso gruppo per modificare gli assetti di governance.

I passaggi
Da un punto di vista operativo, il comma 2 citato in precedenza permette di semplificare il passaggio generazionale sia in presenza di un assetto proprietario dell’impresa dove la totalità delle quote, o una significativa percentuale delle stesse, risulta concentrata in capo all’imprenditore di prima generazione, sia nei casi in cui la proprietà risulta, invece, maggiormente frammentata.

Nel primo caso, l’operazione potrebbe essere strutturata come segue:
• conferimento delle partecipazioni dei genitori in una holding di nuova costituzione, in cambio delle partecipazioni nella conferitaria;
• donazione/ cessione ai figli di una parte della partecipazione, con progressivo ampliamento della medesima anche in più fasi, in funzione del progressivo coinvolgimento nella governance della società;
• gestione dei rapporti tra i figli in chiave successoria all’interno della holding, tenendo indenni le società operative anche in presenza di conflittualità.

Nel secondo caso, invece, dove le quote risultino frammentate tra più soggetti, anche appartenenti a più rami della stessa famiglia, lo scambio permette la riunione delle partecipazioni all’interno di un’unica holding, rendendo allo stesso modo più agevoli le fasi successive in cui avverrà il passaggio agli eredi.

I riflessi fiscali
Se sotto il profilo civilistico non esiste un regime specifico, risultando di fatto applicabili allo scambio le norme sul conferimento, da un punto di vista fiscale il conferimento di partecipazioni da parte di persone fisiche è regolato specificatamente e costituisce operazione realizzativa produttrice di redditi diversi ai sensi dell’articolo 9 e dell’articolo 67 del Tuir.

Ricorrendo, tuttavia, i presupposti dell’articolo 177, comma 2 del Tuir, il conferimento può usufruire del regime di realizzo cosiddetto “controllato” secondo cui la (eventuale) plusvalenza si determina sulla base dell’importo contabilizzato ad incremnto del patrimonio netto contabile della conferitaria.

Ne consegue che i riflessi reddituali dell’operazione in capo alle persone fisiche conferenti sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria e, cioè, all’aumento del suo patrimonio netto realizzato per effetto del conferimento.

In altre parole, la creazione della holding di famiglia mediante conferimento di partecipazioni può avvenire senza alcun aggravio di imposta per le persone fisiche conferenti se, oltre al rispetto dei requisiti soggettivi imposti dall’articolo 177 comma 2 del Tuir, la holding conferitaria:
• acquisisce il controllo della società scambiata ai sensi dell’articolo 2359 comma 1 n.1) del Codice civile, ovvero incrementa la percentuale di controllo in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario. In sostanza il conferimento deve premettere alla holding di ottenere il controllo “di diritto”, dato dalla maggioranza dei voti esercitabili nella assemblea ordinaria;
• iscrive in contabilità la partecipazione nella società ricevuta per effetto del conferimento al medesimo costo fiscale già riconosciuto in capo a ciascun socio conferente.

LA SCHEDA / L’identikit dell'operazione

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