Con la sospensione feriale versamenti con lo 0,40% al 20 agosto
Versamenti delle imposte fino al 20 agosto, con la sola maggiorazione per interessi dello 0,40 per cento.
È questo l’effetto creato dallo slittamento dal 30 giugno al 2 luglio del termine per il versamento dell’eventuale saldo dello scorso periodo d’imposta e dell’eventuale prima rata d’acconto, per il periodo d’imposta in corso, delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni fiscali di quest’anno.
Il Dpr 435/2001 stabilisce, dal 2016, che i versamenti di cui si è detto vadano eseguiti entro il 30 giugno ovvero entro il trentesimo giorno successivo; ordinariamente, quindi, entro il 30 luglio, attraverso la maggiorazione degli importi dello 0,40 per cento a titolo di interessi.
L’articolo 7 del Dl 70/2011 stabilisce, però, che «gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo».
Visto, dunque, che quest’anno il 30 giugno scade di sabato, il termine di versamento delle imposte slitta al lunedì successivo, cioè il 2 luglio.
Di conseguenza il versamento maggiorato dello 0,40 per cento può essere effettuato entro il primo agosto, trentesimo giorno successivo.
Dal primo agosto al 20 agosto scatta, però, il periodo di sospensione feriale, previsto dal comma 11-bis dell’articolo 37 del Dl 223/2006 che letteralmente dispone che «Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione».
Pertanto, i soggetti che dovessero sfruttare il maggior termine del trentesimo giorno successivo di cui si è detto, si troveranno, a tutti gli effetti, a poter versare entro il prossimo 20 agosto senza ulteriori maggiorazioni, oltre allo o,40 per cento.
Visto che, in ogni caso, è possibile la rateazione delle imposte, rateazione che può partire, facendo riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, da giugno o da luglio, e che può avvenire in un numero di rate a scelta del contribuente, purché di pari importo e purché l’ultima non abbia scadenza oltre il mese di novembre, stante lo slittamento di cui si è detto sopra, nonché la sospensione feriale dei termini, la prima rata verrà a scadere, sostanzialmente, assieme alla seconda, per quanto concerne i soggetti titolari di partita Iva.
La prima rata, infatti, coincide con la data di versamento prescelto dal contribuente. Supponendo, quindi, che il debitore voglia effettuare il versamento entro il trentesimo giorno successivo alla prima scadenza (2 luglio), ossia, quest’anno, per la serie di slittamenti già richiamati, entro il 20 agosto, con la sola maggiorazione del 0,40 per cento, tenendo in considerazione che ogni successiva rata scade il giorno 16 del mese successivo, la seconda rata del 2018 scadrebbe naturalmente il 16 agosto. Venendo a trovarsi, però, tale scadenza all’interno del periodo di sospensione feriale, anch’essa slitta al 20 di agosto, assieme alla prima rata.
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