Con lo split payment dal 1° luglio doppia annotazione per compensare
Dal 1 luglio, come noto, lo split payment (“scissione dei pagamenti”) riguarderà le pubbliche amministrazioni e gli enti all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri, le società controllate dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni, le società controllate direttamente o indirettamente dalle predette società e tutte le società quotate inserite nel Ftse Mib della Borsa italiana: chi tra questi soggetti svolge un’attività commerciale provvederà al versamento dell’Iva mediante un meccanismo simile a quello cosiddetto dell’inversione contabile o reverse charge.
In particolare le fatture di acquisto dovranno essere annotate dall’ente/società cessionaria/committente nel registro delle fatture emesse e le stesse fatture andranno annotate nel registro degli acquisti. In questo modo, di fatto, viene consentito, in presenza di diritto a detrazione totale, una compensazione tra l’Iva a debito (non versata al fornitore) e l’Iva a credito emergente dal registro degli acquisti.
Le medesime considerazioni valgono quanto alla società cessionaria/committente rappresentante del nuovo gruppo Iva; istituto che assumerà maggiore appeal in quanto le operazioni tra le società partecipanti, non rientrando nel campo di applicazione dell'imposta, sono escluse dalla scissione dei pagamenti.
Anche per i soggetti che hanno optato per l’attuale consolidato Iva
dovrebbe essere consentito liquidare l’imposta, con le predette modalità, a livello della singola società consolidata con trasferimento del debito o del credito Iva alla controllante che, dunque, provvederà, per tutte le imprese comprese nel perimetro, al versamento dell'imposta all'erario.
Ne consegue che le società interessate dall’estensione del regime in commento dovranno aggiornare, se già non vi hanno provveduto, i loro sistemi contabili per recepire la «nuova (auto)liquidazione da split payment» in conformità alle modalità di versamento sopra evidenziate, attualmente previste solo per le pubbliche amministrazioni «soggetti passivi Iva» già interessate dal regime (articolo 5 del decreto ministeriale 23 gennaio 2015).
L’emanando decreto attuativo non potrà che confermare quanto già chiarito dal vigente decreto relativo allo split payment posto che le modifiche al regime della scissione dei pagamenti consistono essenzialmente in una sua mera estensione soggettiva rimanendone immutata la concreta applicazione.
Con riferimento, invece, all’ipotesi di svolgimento da parte dell’ente pubblico interessato di un’attività istituzionale non in qualità di soggetto passivo Iva, dovrebbero trovare conferma le disposizioni di cui all'articolo 4 del vigente decreto attuativo: cosicché il predetto ente sarà tenuto a versare l'Iva entro il giorno 16 di ciascun mese cumulativamente per le operazioni in cui l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente o con versamenti distinti per ciascuna fattura (ovvero per il totale delle fatture giornaliere). Le modalità di versamento saranno diverse a seconda che la Pubblica amministrazione sia titolare di un conto presso la Banca d'Italia, ovvero presso un istituto di credito convenzionato con l'Agenzia delle entrate.
Quanto, infine, al soggetto fornitore dei beni e/o dei servizi, questi dovrà continuare ad emettere una fattura con addebito dell'imposta e con l'indicazione “scissione dei pagamenti” e annotarla distintamente nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, senza che l'imposta a debito confluisca nella propria liquidazione periodica.
I punti chiave
Modalità di versamento dell'IVA per le società ed enti pubblici “commerciali” interessati dallo split payment
Le fatture di acquisto dovranno essere annotate dall’ente/società cessionaria/committente nel registro delle fatture emesse e le stesse fatture andranno annotate nel registro degli acquisti. In questo modo, di fatto, viene consentito, in presenza di diritto a detrazione totale, una compensazione tra l’Iva a debito e l’Iva a credito emergente dal registro degli acquisti (le medesime considerazioni valgono quanto alla società cessionaria/committente rappresentante del nuovo gruppo Iva)
Modalità di versamento dell'imposta per le società in consolidato Iva Anche per i soggetti che hanno optato per l'attuale consolidato Iva
Dovrebbe essere consentito liquidare l’imposta, con le predette modalità, a livello della singola società consolidata con trasferimento del debito o del credito Iva alla controllante che provvederà al versamento cumulativo dell'imposta all'erario
Modalità di versamento dell'imposta per gli enti pubblici “non soggetti passivi Iva”
L’ente pubblico sarà tenuto a versare l’Iva entro il giorno 16 di ciascun mese cumulativamente per le operazioni in cui l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente o con versamenti distinti per ciascuna fattura (oppure per il totale delle fatture giornaliere).