Con lo statuto standard iscrizione più veloce al Runts
La circolare del Lavoro conferma: procedure più snelle per adeguare gli Statuti sia quello standard che l’unico
Adeguamento statutario semplificato per gli enti aderenti alle reti associative. Come ribadito dal ministero del Lavoro nella circolare 2/2021 dello scorso 5 marzo, tali categorie di enti potranno fornire agli associati alcuni strumenti per accelerare la loro iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) alleggerendo così i controlli degli Uffici territoriali.
Una prima importante novità riguarda i cosiddetti statuti standard. Si tratta di modelli che le reti potranno mettere a disposizione degli enti ad essa aderenti, previa approvazione da parte del ministero del Lavoro. Diversi i benefici per chi intenda adottare tale modello. In primo luogo come chiarito dal documento di prassi tale scelta consentirà, una volta ottenuta l’approvazione ministeriale, di dimezzare i tempi per l’iscrizione nel Registro unico per tutti gli enti aderenti alla rete associativa che abbiano adottato uno statuto conforme a quello tipizzato. In seconda battuta, sarà consentito un veloce afflusso degli enti nel Runts specialmente per quanto riguarda quelli di piccole dimensioni che si apprestano alla trasmigrazione. È bene evidenziare, tuttavia, che l’adozione del modello standard prevista dallo stesso Codice del Terzo settore è facoltativa per gli enti aderenti alla rete associativa. Per questi ultimi, infatti, resta ferma la possibilità di adattare degli statuti conformi alle proprie esigenze in coerenza con il Codice del Terzo settore. Va detto che in alcuni casi le modifiche potrebbero mantenere sostanzialmente inalterato il formato “standard” dello statuto. Si pensi all’ipotesi in cui l’ente intenda semplicemente integrare le attività di interesse generale (articolo 5 del Cts) indicate nel modello statutario. La facoltatività dello statuto standard è inoltre confermata dalla citata circolare n. 2, stando alla quale, la sua mancata adozione non pregiudica la possibilità per l’ente aderente alla rete di esercitare le facoltà derogatorie in tema attribuzione del diritto di voto o delle competenze assembleari (articolo 41, commi 8-10, del Cts). Si pensi, ad esempio, alla possibilità di riconoscere più di 5 voti agli enti del Terzo settore (Ets) associati alla rete, in deroga all’articolo 24 Cts. Il mantenimento delle predette deroghe non è legato infatti alla standardizzazione dello statuto quanto piuttosto nel concorso dell’ente alla costruzione dell’articolazione organizzativa della rete.
Un’ulteriore chance a disposizione delle reti associative riguarda l’adozione di uno Statuto unico a condizione che ciascuno degli enti aderenti non vi apporti alcuna modifica. Una possibilità praticabile soltanto nel caso in cui lo statuto della rete associativa contenga una disciplina esaustiva del funzionamento e dell’organizzazione degli enti costituenti i propri livelli organizzativi. Questo, infatti, consentirà all’ente che si trova ad un determinato livello della rete di vedere regolamentato il proprio assetto all’interno dello statuto adottato senza la necessità di apportarvi modifiche. Un’ipotesi interessante che potrà essere considerata al momento dell’iscrizione al Registro unico provvedendo al deposito dello Statuto della rete associativa unitamente alla delibera assembleare di adozione integrale dello stesso da parte dell’ente.
Accanto a queste importanti novità, per l’iscrizione nel Registro le reti associative dovranno tener conto di alcuni elementi tra cui i limiti dimensionali previsti dal Codice del Terzo settore a seconda che si tratti di una rete nazionale o locale con la facoltà, tuttavia, di poter affiliare anche enti diversi dagli Ets. Determinante in ogni caso la qualifica che assumeranno gli enti affiliati affinché la rete possa contestualmente iscriversi anche in una specifica sezione del Runts. Ad esempio ai fini della iscrizione nella sezione organizzazioni di volontariato (Odv) o associazioni di promozione sociale (Aps) almeno i 2/3 degli enti affiliati dovranno rientrare nelle rispettive categorie indicate. Una eccezione, invece, riguarda gli enti di promozione sportiva che potranno assumere la qualifica di Aps in deroga ai criteri sopra indicati una volta che abbiano associato un numero non inferiore a 500 associazioni di promozione sociale.