Finanza

Con gli strumenti partecipativi una leva per il patrimonio netto

Gli Sfp sono strumenti ibridi, né azioni né debito, da rimborsare in sei anni

di Paolo Rinaldi

Il Dl rilancio prevede di utilizzare gli strumenti finanziari partecipativi (Sfp) a sostegno dell'impresa. Si tratta di titoli ibridi, né azioni né debito, che fanno parte del patrimonio netto, godendo di taluni diritti patrimoniali e amministrativi che tuttavia non raggiungono quelli riservati ai soci della società. Sono strumenti che tipicamente ricevono flussi di cassa “residuali” rispetto ai debiti ordinari della società, ma con priorità rispetto ai soci della medesima. Il Codice civile li disciplina per le Spa, lasciandone le caratteristiche alla libera negoziazione delle parti, ma il Governo li ha standardizzati ed estesi anche a tutte le Srl e cooperative.

Beneficiarie di questo intervento di patrimonializzazione sono infatti le società di capitali e cooperative con ricavi 2019 superiori ai 10 milioni e un numero di occupati inferiore a 250 persone, che possiedano i requisiti per beneficiare del credito di imposta di cui all'articolo 29, comma 4, e una soglia minima di aumento di capitale di 250 mila euro.

Lo Stato interverrà mediante il neo-costituito Fondo Patrimonio Pmi, gestito da Invitalia, che sottoscriverà uno strumento finanziario per un importo pari al minore tra il triplo dell'aumento di capitale dei soci e il 12,5% dei ricavi 2019; il comma 10 parla di obbligazioni o titoli di debito: il regolamento dovrà precisarne la collocazione a patrimonio netto.

La società avrà quindi di un triplo beneficio patrimoniale: l'aumento di capitale sottoscritto (beneficiato dal credito di imposta per i soci), il credito di imposta per la società e lo strumento finanziario. Per fatturati ed aumenti di capitale elevati, si tratterà di un effetto moltiplicativo notevole.

Gli strumenti finanziari avranno durata di sei anni, con facoltà di estinzione anticipata decorsi tre anni, e alla scadenza l'impresa dovrà per forza riscattarli dallo Stato, al valore nominale, con obbligo di rimborso immediato in caso di notifica di interdittiva antimafia. Gli interessi non saranno dovuti se l'impresa non ridurrà, per la durata dello strumento, il numero degli occupati al 1° gennaio 2020, ovvero qualora investa per digitalizzare, innovare o sostenere l'ambiente.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari, per tutta la loro durata la società non potrà deliberare distribuzioni di riserve, acquisti di azioni proprie o quote e non potrà rimborsare i finanziamenti soci.

Identici a quelli per i finanziamenti garantiti da Sace i vincoli di destinazione delle somme: sostegno di costi del personale, investimenti in capitale fisso o circolante localizzati in Italia; non pare esplicitamente consentito l'utilizzo delle somme per ridurre i debiti bancari o pagare debiti fiscali o contributivi scaduti.

Trattandosi di poste facenti parte del patrimonio netto, in caso di fallimento o procedura concorsuale subiranno la stessa sorte delle partecipazioni dei soci.

Il regolamento contrattuale degli strumenti finanziari dovrà essere definito con decreto interministeriale Economia e Sviluppo economico, che recherà anche la descrizione degli specifici diritti amministrativi e finanziari ulteriori rispetto a quanto previsto dal decreto, inclusa l'informazione preventiva sul rispetto degli impegni assunti dalla società già prevista dal decreto.

Da comprendere se la norma in questione sarà in grado di garantire la copertura dei casi di patrimonio netto negativo, che si profilano numerosi e riguardo ai quali sono in corso le prime stime.

La necessità imposta dal temporary framework comunitario di restituire in sei anni queste somme, senza un preventivo esame delle concrete capacità di rimborso dell'impresa, pone tuttavia dubbi riguardo a come sarà considerato lo strumento finanziario da parte del sistema bancario: potrebbe ritenerlo a tutti gli effetti una posta di debito da includere nelle proprie valutazioni, con il rischio di posizionare le scadenze dei propri crediti successivamente a quelle dello strumento finanziario, e trovarsi unico creditore in caso di default.

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