Con la Tasi torna la vecchia Imu, solo più complicata
Che la Tasi altro non fosse che un pretesto per affermare che le abitazioni principali sono esenti da Imu, ma che di fatto devono pagare una imposta equivalente al vecchio tributo, lo si capiva già dalla costruzione della sedicente imposta unica comunale, che tutto è meno che unica in quanto consta di tre diversi tributi, che possono avere anche soggetti di imposta differenziati.
Il nuovo decreto-legge sulla finanza locale autorizza tutti i Comuni ad elevare l'aliquota Tasi di altri 0,8 punti per mille sul valore catastale, in aggiunta alla rimodulazione già prevista, secondo cui Imu più Tasi non avrebbero dovuto superare il 10,6 per mille. In base al testo definitivo, che non brilla certo per chiarezza, l'aumento della Tasi rischia di cadere su qualsiasi immobile, con il vincolo di destinazione della maggior entrata (o verosimilmente di una sola parte di essa) alla concessione di detrazioni sulla Tasi delle prime case, in modo da non aumentarne l'onere rispetto all'Imu. Quale Imu? Si direbbe la vecchia, perché le abitazioni principali sono esenti dalla nuova Imu.
L'identità tra Imu e Tasi torna nel nuovo provvedimento in merito alle modalità di versamento. Per entrambi i tributi dovranno essere usati i modelli F24 o bollettini postali a contenuto equivalente. Rispetto al dettato del comma 688 della legge di stabilità scompaiono per la Tasi le ipotizzate modalità offerte dai servizi di pagamento online, la cui presenza nella norma ora sostituita era un autentico nonsenso, non avendo la Tasi nulla di diverso rispetto all'Imu.
Le modalità alternative di riscossione restano per la Tari, la cui base di calcolo è data dalla superficie produttiva di rifiuti urbani. Ma per la riscossione di questo tributo è opportuno stendere un velo pietoso: ci sono Comuni molto efficienti nel loro servizio tributi, che già trasmettevano ai contribuenti un supporto informativo chiaro e preciso, che consente varie modalità di pagamento. Altri invece si dibattono con appalti non sempre efficienti ed efficaci, appalti che possono continuare sino alla scadenza dei relativi contratti e avere ad oggetto anche l'improbabile tariffa corrispettiva, che può essere applicata solo in caso di misurazione puntuale dei rifiuti oggetto di conferimento.
Torniamo alla matrice unitaria tra i due tributi calcolati sul valore catastale, cioè Imu e Tasi. Il nuovo provvedimento dispone che le esenzioni esistenti per il primo tributo valgono anche per il secondo. Stiamo parlando degli immobili di proprietà dello Stato e di quelli posseduti dagli enti di governo locale nel loro ambito territoriale, se destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Non poteva mancare infine il richiamo alle esenzioni dell'articolo 7 della legge Ici (Dlgs 504/92): fabbricati appartenenti alla classe catastale E, di natura pubblica o pubblicistica; fabbricati totalmente adibiti ad usi culturali e aperti al pubblico, come i musei e le biblioteche; fabbricati destinati all'esercizio del culto; fabbricati della Santa Sede individuati nei Patti Lateranensi; fabbricati appartenenti agli Stati esteri che beneficiano di accordi internazionali.
Per gli immobili degli enti non commerciali l'esenzione è parimenti la stessa dell'Ici-Imu, cioè riguarda immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.
Nel caso di utilizzo promiscuo l'esenzione riguarda solo la parte in cui viene esercitata l'attività "meritevole" secondo modalità non commerciali. Questa importante condizione sta per essere declinata in un decreto ministeriale che dovrà, ad esempio, stabilire l'importo massimo della retta scolastica o le modalità di accesso alle strutture ricettive, onde evitare che l'ente operi di fatto come una scuola di tipo imprenditoriale o un albergo, soggetti che pagano sia Imu che Tasi.