Con la voluntary rimborso dell’euroritenuta
L’adesione alla voluntary disclosure dà diritto al rimborso dell’euroritenuta versata all’estero. La Commissione tributaria provinciale di Milano, con tre sentenze gemelle depositate il 9 gennaio, risolve per la prima volta in sede giurisdizionale – e in favore dei contribuenti – una questione già affrontata dalla dottrina all’epoca della legge 186/2014 (si veda il Sole 24 Ore del 7 marzo 2015).
I tre procedimenti nascevano dal silenzio-diniego opposto dall’Agenzia nei confronti di contribuenti che erano “emersi” nell’ambito del primo programma di rimpatrio dei capitali detenuti all’estero, nel caso specifico in Svizzera. Contribuenti che, una volta pagate le imposte e gli interessi sull’emersione, avevano avanzato all’Ufficio la richiesta di rimborso delle tasse già versate negli anni alla fonte, in base al Dlgs 84/2005. Secondo l’Agenzia – Direzione Provinciale Prima di Milano – mancava però il presupposto giuridico in quanto «essendo l’euroritenuta assimilabile a un credito di imposta estero, non può essere rimborsato» poiché doveva semmai essere «necessariamente presentata la dichiarazione dei redditi in Italia» (articolo 165 del Tuir, la detrazione non spetta in caso di mancata presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero).
La tesi dell’Ufficio è stata però smontata dalla Ctp di Milano che ha in sostanza applicato il principio di divieto di doppia imposizione. Di questo si occupa infatti l’articolo 10 del Dlgs 84/2005, che riconosce il credito d’imposta al beneficiario effettivo residente nello Stato quando sia stata prelevata alla fonte l’euroritenuta (e il diritto al rimborso, come nel caso in esame, se la ritenuta sia superiore al credito maturato).
Per la Ctp non può invece essere qui applicato l’articolo 165 del Tuir – che subordina il diritto alla detrazione alla presentazione della dichiarazione dei redditi – «perché concerne il caso diverso di redditi prodotti all’estero e da dichiarare nelle dichiarazioni presentate in Italia» mentre i redditi da strumenti finanziari sono «generalmente assoggettati a imposte sostitutive o ritenute, che non vengono indicate in ulteriori dichiarazioni». Quanto alle decisioni regolamentari dell’Agenzia, la Ctp ricorda che nè la circolare 21/E dello scorso luglio (che parla solo di imposte pagate all’estero a titolo definitivo ma relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo) nè la precedente circolare 9/E del 2015 (che tratta di redditi che concorrono a formare il reddito complessivo) possono trovare applicazione nel caso specifico della euroritenuta. E peraltro il Dlgs 84/2005 ha espressamente stabilito che «laddove non sia applicabile l’articolo 165 del Tuir – come nel caso della ricorrente – il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate quali euroritenute».
Ctp Milano – Tre sentenze gemelle voluntary