Imposte

Conciliazione giudiziale sul contratto di locazione, alle somme dovute si applica l’Iva al 22%

La risposta a interpello 386 qualifica gli importi conseguenti all’accordo come corrispettivo di una prestazione di servizi

di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

Somme ricevute a seguito di conciliazione giudiziale soggetta ad Iva in presenza del sinallagma tra le parti. L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 386 del 22 settembre, ha ritenuto sussistente il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto alle somme di denaro ricevute in sede di conciliazione giudiziale, qualificandole come corrispettivo di una prestazione di servizi.

Il caso prospettato dall’istante riguarda la corretta qualificazione di somme corrisposte a seguito di una conciliazione giudiziale con cui le parti, senza alcuna ammissione di responsabilità, intendono concludere un contenzioso relativo a presunti danni cagionati ad un immobile di proprietà di una società privata, condotto in locazione dall’istante.

Ebbene, secondo l’istante, troverebbe applicazione l’imposta di registro in misura proporzionale del 3%, trattandosi di somme da corrispondere alla controparte in esecuzione di un verbale di conciliazione giudiziale ex articolo 185-bis del Codice di procedura civile, assimilabile ad una transazione per la quale anche la Cassazione ha escluso l’imponibilità ai fini Iva.

La giurisprudenza della Suprema corte, infatti, riconosce la non imponibilità Iva delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno, nonché a titolo di interessi moratori, penali per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi contrattuali, tra le quali rientrano le somme che derivano da una transazione, alla quale, a parere dell’istante, sarebbe riconducibile il verbale di conciliazione redatto dal giudice.

Secondo l’istante, infatti, le somme oggetto di conciliazione non sarebbero ascrivibili agli obblighi di pagamento.

Al fine di dirimere la questione, l’ufficio ritiene di dover stabilire preliminarmente se sussistono o meno i presupposti impositivi ai fini Iva.

In particolare, fermo restando che il requisito soggettivo e quello territoriale sono soddisfatti, l’indagine è stata condotta in merito alla sussistenza del requisito oggettivo.

Ebbene, nel verbale di conciliazione è espressamente previsto che la società interpellante si farà carico integralmente del pagamento di un determinato importo e, allo stesso tempo, viene stabilita la rinuncia nei confronti dell’istante ad ogni altra pretesa fondata sull’inadempimento del contratto di locazione.

Tale rinuncia, tuttavia, è risolutivamente condizionata al corretto e tempestivo adempimento della conciliazione. Tale circostanza integrerebbe la sussistenza del sinallagma tra la prestazione di servizi e la somma di denaro, rappresentando il nesso diretto tra l’impegno assunto dalla società e la somma versata dall’istante.

Secondo l’Agenzia, infatti, le somme da corrispondere configurano un rimborso spese di ripristino per inadempienza contrattuale e non costituiscono rimborsi spese per anticipazioni fatte in nome e per conto, cui l’articolo 15 del decreto Iva fa riferimento per escluderle dalla base imponibile.

Per questo motivo, le somme dovute sulla base della conciliazione intervenuta tra le parti sono da assoggettare ad Iva, con l’applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria.

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