Adempimenti

Conciliazione vita e lavoro, da oggi i datori possono presentare l’istanza per il bonus

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di Barbara Massara

Dal 4 novembre è possibile presentare all’Inps l’istanza per ottenere lo sgravio contributivo riservato ai contratti collettivi aziendali che prevedono misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Lo rende noto l’Inps nella circolare n. 163 di ieri, che ha seguito il decreto attuativo del 12 settembre 2017: è ora completo il quadro normativo per consentire ai datori di lavoro, che hanno sottoscritto accordi aziendali contenenti misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di accedere nel biennio 2017-2018 all’agevolazione prevista dall’articolo 25 del Dlgs 80/2015 (si veda il Sole de19 ottobre scorso).

La scadenza

È fissata al 15 novembre la scadenza per la presentazione delle istanze a valere sulle risorse stanziate per il 2017 (contratti sottoscritti tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2017 e telematicamente depositati presso l’Itl entro il 31 ottobre scorso).

La seconda tranche di domande, a valere sulle risorse stanziate nel 2018, riferita ai contratti sottoscritti e depositati successivamente entro il 31.08.2018, dovrà invece essere presentata entro il 15 settembre 2018. l’Inps precisa che ciascun datore di lavoro potrà presentare la domanda una sola volta, e cioè per una sola annualità.

I criteri di calcolo.

In conformità a quanto previsto dal decreto del 12 settembre 2017, il beneficio calcolato per ciascun datore di lavoro (cioè per codice fiscale, indipendentemente dal numero di posizioni contributive), come spiegato dall’Inps, si compone di due quote:

• la quota A, ottenuta dividendo il 20% delle risorse stanziate per anno (euro 55.200.000 per il 2017) per il numero delle aziende ammesse al beneficio;

• la quota B, ottenuta dividendo l’80% delle risorse annue per il numero complessivo dei dipendenti dell’anno precedente delle aziende ammesse, e moltiplicando il risultato per il numero medio dei dipendenti del singolo datore di lavoro ammesso.

In ogni caso l’importo del beneficio non può eccedere il 5% dell’imponibile previdenziale dei lavoratori dipendenti dell’anno precedente, quale risulta dai flussi uniemens e DMAg inviati. L’importo del beneficio sarà quindi noto al datore richiedente, solo al momento in cui l’Inps accogliendo la domanda gli comunicherà l’importo dello sgravio.

La procedura

La domanda dovrà essere presentata telematicamente entro il 15 novembre, utilizzando il modulo “Conciliazione Vita-Lavoro” all’interno dell’applicativo Diresco.

Il datore in possesso di più matricole dovrà scegliere la posizione sulla quale presentare l’istanza, considerando che su questa potrà poi fruire dello sgravio (fermo restando, ai fini del calcolo, il computo anche dati delle altre posizioni).

Nella domanda dovrà essere riportato il codice deposito contratto. Le domande saranno definite dall’Inps entro 30 giorni dal termine di presentazione, con comunicazione dei risultati e dell’importo dello sgravio riconosciuto a partire dal 16 dicembre 2017.

Il recupero dello sgravio

Lo sgravio sarà utilizzabile, previa attribuzione del codice autorizzativo 6J, nei flussi uniemens di competenza di gennaio e febbraio 2018, dove sarà esposto nella denuncia aziendale, nell’elemento «AltrePartiteACredito» con il nuovo codice L901. Per i datori agricoli senza posizione uniemens, lo sgravio sarà invece scomputato dal primo debito contributivo utile.

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