Contabilità

Concordato con continuità indiretta

di Giovanni Negri

Via libera alla proposta di concordato preventivo anche in continuità indiretta. Con pagamento dei creditori chirografari con percentuale inferiore all’ormai canonico 20 per cento. E valorizzando al massimo quanto scritto nella delega Rordorf.

Lo stabilisce il Tribunale di Como con provvedimento del 9 febbraio. A questa conclusione la prima sezione civile arriva, in verità, dopo un ripensamento. In un primo tempo, infatti, il giudizio era stato diverso, visto che la proposta (messa a punto dall’avvocato Francesco Tagliabue dallo studio Nbmt) è strutturata attraverso il meccanismo dell’affitto di azienda finalizzato a una successiva cessione attraverso l’individuazione di due soggetti interessati all’acquisto dei rispettivi rami d’azienda. Trattandosi di un concordato in continuità indiretta, a proseguire l’attività sarebbe stata l’azienda e non l’imprenditore, il tribunale aveva qualificato il concordato come liquidatorio con il relativo obbligo di rispetto di una percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari.

Una linea poi abbandonata dal tribunale che valorizza la volontà del legislatore, sempre più evidente e favorevole alla continuità aziendale, in tutte le sue forme, anche quella indiretta. In questa prospettiva è decisivo il peso del disegno di legge delega sulla crisi d’impresa, ora in discussione al Senato. È in quel testo che si trova, tra i principi di delega, un’indicazione chiara: «Dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi, assicurando la continuità aziendale anche tramite un diverso imprenditore, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un’idonea soluzione alternativa».

Tanto basta al tribunale per fondare un cambio di orientamento, legittimo visto che un riesame non è vietato in nessuna delle fasi (ammissibilità, revoca, omologa) della procedura di concordato. Per i giudici, così, l’originaria linea interpretativa, peraltro diffusa anche tra gli altri uffici giudiziari, alla quale il tribunale di Como aveva deciso di aderire, è destinata a essere superata. L’incertezza pare essere sul quando, non tanto sul se. Il tema è quello di un’estensione del perimetro della continuità aziendale, sino a comprendervi ipotesi sino a oggi escluse o comunque di dubbia inclusione.

È così che l’affitto di azienda può essere compreso nell’accezione di continuità aziendale. Tanto più che, sottolinea il provvedimento, va tenuto presente che lo stesso commissario giudiziale nella propria relazione aveva messo in evidenza come l’alternativa del fallimento avrebbe in realtà provocato un danno maggiore per i creditori rispetto alla procedura di concordato preventivo, scelta quindi del tutto preferibile se l’obiettivo resta il superamento dello stato di crisi.

A questa considerazione si aggiunge poi il fatto che la diversa qualificazione del concordato ha anche come conseguenza la liberazione di risorse ingabbiate invece nei vincoli della prededuzione (è il caso del compenso dovuto al liquidatore giudiziale), a tutto vantaggio dei creditori chirografari.

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