Controlli e liti

Concordato, il giudice valuta la sostenibilità

di Patrizia Maciocchi

Il giudice fallimentare può valutare la fattibilità economica del piano e bocciare la domanda di concordato, se considera non sufficienti i dati forniti dall’attestatore. La Cassazione, con la ordinanza 5825 depositata ieri, accoglie il ricorso del curatore contro la decisione della Corte d’Appello di revocare il fallimento di una società dichiarato dal Tribunale. Secondo la Corte territoriale, il giudice fallimentare, escludendo la fattibilità del piano, aveva superato il limite posto al suo potere di valutazione riguardo alla fattibilità economica. Per la Suprema corte però il giudice fallimentare rispetta le sue prerogative se “entra” nell’aspetto economico. La Cassazione ricorda, che la sostenibilità del piano dal punto di vista economico può essere sindacata se il progetto si rivela, ad una prima impressione, irrealizzabile. La stessa distinzione astratta tra la valutazione di fattibilità giuridica ed economica è stata, infatti, superata dalla recente giurisprudenza di legittimità (sentenza 9061 del 2017) «in un’ottica da ultimo recepita anche dalla legge delega 155 del 2017 per la riforma delle procedure concorsuali». Con la sentenza 9061/2017 il giudice di legittimità aveva considerato corrette le osservazioni della Corte d’Appello sull’opacità dei bilanci della società e sull’andamento “disastroso” della gestione precedente.

Nel caso esaminato con la sentenza di ieri , invece, il Tribunale aveva individuato il punto debole nell’attestazione del professionista, nella quale non erano stati indicati i criteri seguiti per condividere i valori immobiliari riportati nella perizia di parte allegata alla domanda. L’attestatore aveva precisato di «non avere le cognizioni tecniche per pervenire a valorizzazioni dissimili rispetto agli immobili».

Affermazione che aveva indotto il giudice a bollare come del tutto carente un’attestazione, in cui il professionista si era appiattito in modo acritico sui valori indicati nella perizia giurata, senza dare alcun contributo personale sulla loro veridicità. Una conclusione che rende non pertinente l’assunto da cui parte la Corte di merito, secondo la quale la valutazione critica dei dati informativi doveva essere riservata ai creditori. La Corte di cassazione, ovviamente, non contesta il diritto dei creditori ad esprimersi sulla convenienza economica della proposta, ma ricorda che il Tribunale deve compiere una verifica attenta dell’adeguatezza dell’informazione proprio per consentire l’espressione di un voto consapevole. Tra i suoi compiti rientra dunque, oltre al diritto di “parola” sulla realizzabilità economica della proposta, anche il controllo della corretta predisposizione dell’attestazione.

Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 5825 del 9 marzo 2018

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