1. In sintesi

Il nuovo istituto del concordato preventivo biennale fa il proprio debutto nella dichiarazione dei redditi di quest’anno: i contribuenti in occasione della compilazione dei modelli dichiarativi dovranno infatti scegliere se accettare o meno la proposta di concordato preventivo biennale relativa agli anni 2024 e 2025 per i soggetti Isa e al solo 2024 per i contribuenti forfettari, scelta, questa, che il professionista dovrà sottoporre al cliente, tenuto conto anche e soprattutto delle previsioni reddituali per gli anni 2024 e 2025.

Il concordato preventivo biennale (d’ora in poi Cpb), disciplinato dal Dlgs 13 del 12 febbraio 2024, come modificato dal decreto correttivo (Dlgs 108/2024), prevede la formulazione, da parte dell’agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale (per i soggetti Isa) o annuale (per i forfettari) del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni, ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini Irap, senza produrre alcun effetto ai fini Iva.

Il nuovo istituto è riservato a due categorie di contribuenti:

• i soggetti che applicano gli Isa;

• i contribuenti in regime forfetario di cui alla legge 190/2014.

I soggetti Isa devono compilare il “modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale” (modello Cpb), che costituisce parte integrante dei modelli Isa ed è rappresentato dal solo quadro P.Per i contribuenti forfettari, è stata inserita nel quadro LM una nuova sezione, la sezione VI, nella quale gli imprenditori ed i lavoratori autonomi possono aderire al “concordato preventivo biennale”.

2. Le condizioni di accesso

Tanto i soggetti Isa, quanto i contribuenti forfettari, per poter elaborare la proposta del reddito e quindi accedere al Cpb dovranno attestare la presenza delle condizioni di accesso, barrando le seguenti caselle:

Il contribuente barrando la casella presente nei righi P01 e LM60 “Presenza dei requisiti” dichiara di non trovarsi nelle situazioni sottoelencate:

Venendo all’ulteriore condizione di accesso “Assenza di cause di esclusione” (P02 e LM61), il contribuente, barrando la relativa casella, dichiara di non trovarsi nelle situazioni sottoelencate, differenziate a seconda che si tratti di soggetto Isa o forfettario:

Con riferimento ai soggetti che applicano gli Isa, va da sé che non possono accedere al concordato preventivo biennale:

• i contribuenti che nel periodo di imposta 2023 esercitano attività per cui non sono stati approvati gli Isa;

• i contribuenti che nel periodo di imposta 2023 esercitano attività per cui sono stati approvati gli Isa, ma che non applicano gli indici per effetto di una causa di esclusione.

È per tale motivo che si dà per scontata (nel senso che non viene esplicitata nelle istruzioni o nella Dlgs13/2024) l’esclusione dal Cpb per i soggetti Isa che aprono la partita iva nel 2023, atteso che in questo caso, per l’esercizio 2023, esiste la specifica causa di esclusione agli Isa.

Nella modello dichiarativo è prevista un’ulteriore casella:

che dovrà invece essere compilata laddove nel 2024, prima dell’adesione alla proposta di concordato, si siano verificati gli “eventi straordinari” sottoelencati che abbiano determinato la sospensione dell’attività per determinati intervalli di tempo:

eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del Dlgs 1/2018;

altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;

2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;

3. impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;

4. sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;

• sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

• sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza

I contribuenti hanno la possibilità di selezionare tre differenti intervalli di tempo in cui si sono verificati gli eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività:

1. con il codice 1, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;

2. con il codice 2, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;

3. con il codice 3, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Ovviamente la compilazione di tale rigo determinerà una riduzione del reddito proposto.

3. Soggetti Isa, i dati contabili e la proposta Cpb

Per accedere al nuovo istituto del concordato i soggetti che applicano gli Isa dovranno indicare nel quadro P del modello Cpb (che costituisce parte integrante degli Isa):

• il reddito rilevante ai fini del Cpb (rigo P04);

• il valore della produzione netta Irap rilevante ai fini del Cpb (rigo P05);

calcolati in base alle regole rappresentate nella seguente tabella:

Attenzione . La circolare 18/E del 17/09/2024 ha chiarito che ai fini della definizione del valore della produzione oggetto del concordato, il Valore della produzione netta va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997

Esempio:

Si consideri una Srl titolare di un reddito riportato al rigo RF57 del modello Redditi SC 2024 pari a € 145.000 e un valore della produzione netta indicato al rigo IC76 del modello Irap pari a €47.000. Si ipotizzi la presenza di:

- una plusvalenza (interamente tassata) pari a € 50.000;

- una sopravvenienza passiva deducibile per € 17.000

Nel quadro P, sezione “Dati contabili”, modello Isa 2024 va quindi indicato:

- al rigo P04 € 112.000 (145.000 – 50.000 + 17.000);

- al rigo P05 € 14.000 (47.000 – 50.000 + 17.000).

Attenzione . Le componenti reddituali escluse rilevano nella misura in cui assumono rilevanza fiscale.

Nei successivi righi da P06 a P09 verranno indicati i redditi e i valori della produzione netta proposti dall’agenzia delle Entrate. Quindi tali righi non dovranno essere compilati a cura del contribuente, ma verranno valorizzati dal software applicativo Isa/Cpb, sulla base del reddito rilevante indicato.

Più precisamente, nella sezione denominata “proposta Cpb”:

- il rigo P06 riporta il reddito proposto ai fini del Cpb nel periodo d’imposta 2024;

- il rigo P07 riporta il reddito proposto ai fini del Cpb nel periodo d’imposta 2025;

- il rigo P08 riporta il valore della produzione netta Irap proposto ai fini del Cpb nel periodo d’imposta 2024;

- il rigo P09 riporta il valore della produzione netta Irap proposto ai fini del Cpb nel periodo d’imposta 2025;

Attenzione . Il reddito effettivo che verrà tassato per l’anno 2024 (dichiarazione dei Redditi 2025) sarà pari alla somma algebrica tra il reddito concordato (la cui proposta è stata accettata dal contribuente in sede di trasmissione della dichiarazione dei Redditi 2024) e le componenti escluse dal reddito concordato (di cui alla tabella sopra) relative al 2024.

4. Forfettari, la proposta Cpb

I contribuenti forfettari, una volta verificata la presenza delle condizioni di accesso, potranno visualizzare il reddito proposto per il periodo d’imposta 2024 al rigo LM63 semplicemente cliccando sul tasto “calcolo del Cpb” Il reddito che verrà considerato ai fini del calcolo della proposta di concordato è il reddito indicato al rigo LM34, al lordo dei contributi previdenziali.

5. L’accettazione della proposta e la firma della dichiarazione sostitutiva

Con l’accettazione della proposta formulata dall’agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e Irap relative ai periodi di imposta oggetto di concordato. Si segnala che la remissione in bonis (articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012) non è applicabile all’adesione al concordato preventivo biennale, e pertanto, come confermato anche dalla circolare 18/E, è esclusa la possibilità di aderire alla proposta presentando una dichiarazione integrativa o una dichiarazione tardiva nei 90 giorni dalla scadenza ordinaria.

L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir (società di persone e soggetti equiparati) e agli articoli 115 e 116 del Tuir (società di capitali in regime di trasparenza fiscale) vincola anche i soci e gli associati (articolo 12, comma 1, del Dlgs 13/2024).

In pratica, apponendo la firma al rigo P10, i soggetti Isa procedono all’accettazione della proposta di Cpb per il periodo d’imposta 2024 e periodo d’imposta 2025 ed alla sottoscrizione delle dichiarazioni rese ai righi P02 e P03.

Analogamente i contribuenti forfettari apponendo la firma al rigo LM64 accettano la proposta di Cpb per il periodo d’imposta 2024 e sottoscrivono le dichiarazioni rese ai righi LM61 e LM62.

In entrambi i casi, il contribuente dichiara:

• l’assenza di condanne (con riferimento alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, si specifica che la presente dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto soltanto le sentenze di “patteggiamento” con le quali sia stata irrogata una pena superiore ai due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria);

• la presenza di eventi straordinari, qualora sia stati valorizzato il rigo P03 o LM62.Tali dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000 e quindi in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del citato Dpr.

6. I casi risolti e i nodi ancora da sciogliere

L’agenzia delle Entrate con la circolare 18/E del 17 settembre 2024 ha risposto ad alcuni quesiti relativi a fattispecie critiche per le quali gli addetti ai lavori avevano richiesto un tempestivo chiarimento. Qui di seguito si riportano le principali risposte ivi indicate:

1. Correttiva nei termini: risposta affermativa alla possibilità di presentare una correttiva nei termini entro il 31 ottobre 2024 per coloro che hanno già inviato la dichiarazione senza allegazione del modello per il concordato preventivo biennale, e che intendano aderire al Cpb.

2. Fuoriuscita dal regime forfetario nel corso del 2023: in risposta ad uno specifico quesito sul punto, l’Agenzia ha risposto che il contribuente che nel p.i. 2023 ha superato la soglia prevista per l’applicazione del regime forfetario non può aderire alla proposta Cpb prevista per i soggetti Isa per il biennio 2024/2025 non avendo applicato gli Isa nel p.i. 2023.

Resta tuttavia non risolto il dubbio relativo al caso di superamento del limite annuo di 100mila euro di ricavi e compensi che determina la fuoriuscita immediata dal regime forfetario a partire dall’anno 2023. Se ciò avvenisse il contribuente dovrebbe applicare per l’intero anno 2023 il regime ordinario con relativa compilazione degli Isa, e quindi dovrebbe essere trattato ai fini del concordato come soggetto Isa per il 2024 e il 2025, tenuto fermo il rispetto delle altre condizioni previste dal Dlgs 13/2024 in relazione a tale categoria di soggetti.

3. Cause di esclusione dalla applicazione degli Isa: nella risposta 6.2 della circolare 18/E, le Entrate precisano che laddove ricorra una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa nelle annualità per le quali il contribuente abbia aderito al Cpb, detto regime continuerebbe ad avere efficacia.

4. Contribuente forfetario che incorre in una causa di esclusione nell’anno 2023 (diversa dal superamento del limite di fatturato) che comporta la fuoriuscita dal 2024: la circolare non affronta tale fattispecie ma si ritiene che, nonostante in linea teorica non rientri in nessuna delle cause di esclusione o di decadenza, non sembra possibile l’adesione al Cpb considerato che la proposta di reddito per il 2024 è destinata ad un soggetto che dovrebbe determinare il reddito forfettariamente, quando nel 2024 detto soggetto determinerà il reddito in maniera ordinaria come somma algebrica di costi e ricavi. Tale interpretazione pare in linea con le argomentazioni fornite nella circolare 18/E laddove, commentando le diverse cause di esclusione (par. 2.1) chiarisce la finalità è anche quella «di garantire che tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al Cpb»

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