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Condizionatori in casa, detrazioni al bivio tra agevolazioni edilizie e bonus mobili

L’installazione dell’impianto può fruire del 50% come opera di ristrutturazione o come «grande elettrodomestico»

di Cristiano Dell'Oste

Come hanno sempre ricordato le Entrate, la nuova installazione su immobili residenziali di un condizionatore con pompa di calore è agevolata con la detrazione Irpef del 50% (articolo 16-bis del Tuir). Su questo punto non ci sono dubbi. Se mai, si può discutere sul corretto inquadramento dell’intervento. Secondo l’Agenzia, «rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria» (articolo su Fisco Oggi dell’11 dicembre 2020). Il Glossario dell’edilizia libera, però, inserisce nella manutenzione ordinaria (punto 22) i lavori di «Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma» degli «Impianti di climatizzazione», genericamente intesi.

A livello pratico, cosa cambia? Se i lavori sono di manutenzione ordinaria, sono agevolati in virtù della lettera h) dell’articolo 16-bis citato in precedenza, e non possono essere oggetto di cessione del credito d’imposta o sconto in fattura (come previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, Dl 34/2020). Se invece sono manutenzione straordinaria, si può fare cessione o sconto in fattura.

Quale che sia l’inquadramento dei lavori, la detrazione del 50% in base all’articolo 16-bis del Tuir rientra nel massimale di spesa di 96mila euro e va pagata con il bonifico “tracciabile” per le ristrutturazioni edilizie.

In alternativa, l’installazione del condizionatore può beneficiare del bonus mobili: gli «apparecchi per il condizionamento» sono inseriti nella lista dei «grandi elettrodomestici» contenuta «nell’allegato 1B del Dlgs 151/2005 (richiamato dalla circolare 29/E/2013, par. 3.4). La detrazione è sempre del 50% in dieci rate annuali ed è probabile che la stragrande maggioranza dei climatizzatori vengano agevolati con la detrazione sulle ristrutturazioni. Il bonus mobili però potrebbe essere sfruttato da chi ha sta esaurendo il plafond di 96mila euro per le ristrutturazioni e da chi si è “dimenticato” di usare il bonifico tracciabile, perché questa detrazione ammette bonifico ordinario, carta di credito o bancomat (non si possono usare assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento; circolare 7/2016, par. 2.4).

A fronte di questa semplificazione, però, ci sono varie differenze da tenere a mente:

● le spese agevolate dal bonus mobili vanno abbinate alla detrazione del 50% per il recupero edilizio, in relazione a lavori che siano almeno di manutenzione straordinaria e siano iniziati prima dei primi pagamenti per il condizionatore (ergo: serve un intervento di ristrutturazione, per quanto ridotto). Inoltre, se l’acquisto avviene quest’anno, i lavori presupposto devono essere iniziati dal 1° gennaio 2020 in poi;

● la spesa massima è 16mila euro per le spese sostenute nel 2021 (10mila euro per quelle pagate nel 2020);

● non si può mai fare sconto in fattura o cessione del credito (l’ipotesi in tal senso è naufragata nelle scorse settimane);

● in caso di trasferimento della casa, il bonus mobili – a differenza delle agevolazioni edilizie – resta sempre al venditore e non si trasferisce al compratore per la parte non ancora utilizzata, e in caso di successione non passa all’erede ma va perduto (circolare 17/E/2015).

La detrazione dell’articolo 16-bis richiede anche l’invio ai fini statistici all’Enea, adempimento che riguarda anche i grandi elettrodomestici (anche se l’Enea non cita espressamente i condizionatori nella lista pubblicata online).