Controlli e liti

Condono, recupero in salita per le rate della pace fiscale

Cambiano le date per saldare le scadenze 2020 di saldo e stralcio e rottamazione ter. Incognita sulla restituzione delle somme versate<br/>

di Luigi Lovecchio

Il differimento al 31 ottobre prossimo degli effetti della cancellazione degli affidamenti fino a 5mila euro (si veda l’articolo) comporta alcune criticità sulle rate di rottamazione-ter e saldo e stralcio, in scadenza già al prossimo 2 agosto. Non è chiaro infatti se le somme relative agli affidamenti, comprese nella definizione agevolata e pagate prima del 31 ottobre, potranno essere recuperate.

Lo stralcio delle cartelle fino a 5mila euro, previsto dall’articolo 4 del Dl 41/2021, vale anche per le partite incluse nelle definizioni agevolate degli affidamenti all’agente della riscossione. Va tuttavia precisato che l’azzeramento del credito erariale non opera dall’entrata in vigore del decreto Sostegni ma dalla data indicata nel decreto attuativo del ministero dell’Economia (35195/2021), che è appunto il 31 ottobre prossimo. Occorre inoltre segnalare che, sempre in base all’articolo 4, le somme pagate prima della data di operatività dello stralcio non si restituiscono. Questo crea per l’appunto il problema dell’intreccio con le scadenze della rottamazione ter.

In particolare, per effetto dell’articolo 1-sexies introdotto in conversione del decreto Sostegni bis le nuove date della definizione agevolata sono le seguenti:

a) al 2 agosto 2021 le rate originariamente previste per febbraio e marzo 2020;

b) al 31 agosto 2021 la rata di maggio 2020;

c) al 30 settembre 2021 la rata di luglio 2020;

d) al 2 novembre 2021 (il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi) la rata di novembre 2020.

I debiti azzerati dalla sanatoria dovrebbero dunque essere sottratti dalle rate della rottamazione. Ciò però non può accadere prima del 31 ottobre e comunque prima del 30 settembre prossimo, che è il termine entro il quale l’agenzia delle Entrate deve comunicare ad agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) i nominativi dei debitori esclusi dallo stralcio, in quanto hanno dichiarato un reddito imponibile maggiore di 30mila euro. D’altro canto, si ricorda che i soggetti che non versano per intero le quote della rottamazione, con la tolleranza massima di 5 giorni di ritardo, decadono irreversibilmente dalla definizione agevolata. Ne consegue che, in assenza di chiarimenti ufficiali, i debitori interessati non possono “autoliquidarsi” la minore somma derivante dallo stralcio delle partite fino a 5mila euro, poiché gli effetti di quest’ultimo sono posticipati alla fine di ottobre.

Nel contempo, come sopra ricordato, la disciplina di riferimento (articolo 4 del Dl 41/2021) stabilisce che tutte le somme versate prima della data di effetto della cancellazione non si possono ripetere. Da qui il rischio che il debitore debba comunque versare tutto l’importo dovuto delle rate della rottamazione ter, senza poterlo recuperare dalle quote seguenti, anche laddove dovessero risultare comprese somme successivamente azzerate.

Una simile conclusione appare tuttavia irragionevole, poiché l’effetto di irripetibilità degli importi così versati deriva non già dalla libera scelta del contribuente, che ha deciso comunque di pagare il suo debito, ma da un preciso obbligo legislativo, posto a pena di decadenza dalla definizione agevolata. Ragioni di equità imporrebbero una diversa soluzione legislativa o interpretativa.

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