Controlli e liti

Niente condono per il socio se Snc o Sas superano il reddito

Il Dm attuativo esclude dalla sanatoria il coobbligato se un debitore è oltre soglia

di Luigi Lovecchio

I ruoli di valore non superiore a 5mila euro si considerano cancellati alla data del 31 ottobre prossimo. Sino ad allora sono comunque sospese tutte le operazioni di riscossione relative agli affidamenti in questione. L’elenco dei ruoli oggettivamente inclusi nella sanatoria di cui all’articolo 4 Dl 41/21, è trasmesso dall’agente della riscossione all’agenzia delle Entrate entro il 20 agosto prossimo. Le Entrate comunicano a loro volta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), entro la fine di settembre, i nominativi dei debitori che non rispettano il requisito reddituale, rappresentato dal reddito imponibile 2019 non superiore a 30mila euro. In caso di più coobbligati, la cancellazione non opera se almeno uno di essi possiede un reddito imponibile maggiore di 30mila euro. Queste le principali precisazioni contenute nel decreto del Mef attuativo dello stralcio introdotto con il decreto Sostegni (si veda l’articolo).

Rientrano nella sanatoria gli affidamenti effettuati dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2010 aventi un debito residuo, alla data del 23 marzo 2021, non superiore a 5mila euro. Allo scopo, si sommano sorte capitale, sanzioni e interessi affidati all’agente della riscossione. Non rilevano invece gli interessi di mora, l’aggio e eventuali spese per procedure esecutive. La soglia di legge deve inoltre essere riferita a ciascun carico e non necessariamente al totale della cartella. Questo significa che occorre guardare al singolo provvedimento dal quale è scaturito l’affidamento. Sono esclusi le sanzioni penali, le somme derivanti da sentenza di condanna della Corte dei conti, il recupero degli aiuti di Stato illegittimi nonché le risorse Ue e l’Iva all’importazione.

Per beneficiare dello stralcio, il debitore, persona fisica o non, deve aver dichiarato un reddito imponibile 2019 non superiore a 30mila euro. Il riferimento è alla somma dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria, al netto degli oneri deducibili. Non è però escluso che si tenga conto anche di altri redditi, quali quelli soggetti a cedolare secca sugli affitti. Così come non è chiaro se ed entro quali termini si debba tener conto di eventuali dichiarazioni integrative/rettificative.

Il nuovo calendario

Si stabilisce in primo luogo che la data convenzionale alla quale le partite in esame si considerano annullate è il 31 ottobre 2021. Per arrivare a tale scadenza sono previsti due passaggi temporali. Il primo, il cui termine è il 20 agosto, riguarda la trasmissione dall’Ader alle Entrate dei ruoli potenzialmente interessati dalla sanatoria. Il secondo (scadenza 30 settembre) riguarda la comunicazione delle Entrate all’Ader avente a oggetto i codici fiscali dei debitori che superano la soglia reddituale di 30mila euro e che pertanto sono esclusi dallo stralcio.

Sul punto, il decreto precisa che, in presenza di più coobbligati, è sufficiente che solo uno di essi superi il suddetto limite di reddito perché l’annullamento non operi. Si tratta della situazione, ad esempio, dei soci di società di persone, con riferimento ai debiti della società, e degli eredi del contribuente deceduto. Non è chiaro se in questi casi le operazioni di recupero possano proseguire solo nei confronti dei soggetti che non possiedono il requisito reddituale. Una diversa conclusione potrebbe infatti porre dei profili di discriminazione irragionevole rispetto ai debitori, non coobbligati, che si trovano nelle medesime condizioni di legge.

Lo stralcio vale anche per le partite incluse nella definizione agevolata con l’Ader. Al riguardo, si segnala che a luglio, agosto e settembre sono in scadenza alcune delle rate previste per il 2020 (così la legge di conversione del Sostegni bis, in via di approvazione definitiva).

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