Conferimenti immobiliari, registro fisso a maglie strette
La scelta di optare per il regime fiscale agevolato (tassazione Registro in misura fissa) dell’atto di conferimento di proprietà immobiliari, nei casi in cui la conferitaria abbia sede legale o amministrativa nella Ue, fa ritenere la società un soggetto economico esterovestito, qualora la sua attività economica si concentri nella gestione del patrimonio immobiliare esistente in Italia, oggetto dell’atto di conferimento. Questo il principio della sentenza della Ctr Lombardia n. 1265/2018.
Il focus della controversia riguardava un atto di conferimento della proprietà di porzioni immobiliari site in Italia ed appartenenti ai due soci di una Srl, già società di capitali di diritto lussemburghese, cui seguiva la registrazione telematica, in misura fissa, del verbale di assemblea straordinaria della società approvante un aumento di capitale, sottoscritto per intero dai soci, a completa liberazione delle azioni allo scopo emesse a mezzo di quei conferimenti; questo atto veniva registrato con il pagamento in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
L’ufficio negava l’applicazione del regime agevolato, ritenendo che i conferimenti dei cespiti patrimoniali, di poco posteriori alla costituzione della società, rappresentavano esclusivi asset patrimoniali della stessa, come dimostrato dal conto economico formato solo dai proventi derivanti dai canoni di locazione e dai connessi costi di gestione; ne deduceva pertanto la fittizia localizzazione della sede legale in Lussemburgo.
Sul punto la Ctr ricorda che la norma agevolativa invocata dai ricorrenti con riferimento ai requisiti, apparentemente alternativi fra loro, della sede legale o amministrativa in un altro Stato Ue, va letta in modo organico alle disposizioni presenti nel sistema tributario nazionale in materia di residenza ( articolo 73, comma 3 e seguenti del Tuir). Non si può «prescindere dal riscontrare in ogni caso l’effettività dell’una e dell’altra nella loro convergente, unitaria dimensione», tenendo in definitiva conto della specifica attività necessaria a realizzare lo scopo indicato nell’atto costitutivo o statuto dell’ente.