Conferimenti di minoranza, via libera al realizzo controllato anche con cessioni di quote «propedeutiche»
La risposta a interpello 429 riconosce che la riorganizzazione prospettata punta alla semplificazione societaria attraverso delle compravendite prodromiche
Il pensiero delle Entrate sui conferimenti di minoranza qualificata sembra ormai abbastanza chiaro, in base alle pronunce susseguitesi dall’estate ad oggi. È palese infatti che per l’Agenzia l’interpretazione letterale dell’articolo 177 comma 2-ter del Tuir porti ad escludere il regime di neutralità nel caso in cui la conferitaria non sia integralmente posseduta dal socio persona fisica. È quanto si desume dalle recenti risposte a interpello 229, 309, 314 e 315. Questo a livello di interpretazione di chiusura. Ma a livello di apertura si segnala invece la risposta 429/2020 del 2 ottobre, in cui è stato dato semaforo verde ad una serie di cessioni di partecipazioni propedeutiche al raggiungimento delle condizioni per ottenere la neutralità indotta del conferimento di minoranza. Come dire che è lecito “precostituirsi” le condizioni quando il tutto è finalizzato ad una fisiologica operazione di riorganizzazione più ampia.
La risposta riguarda una holding di famiglia da cui parte una struttura ramificata di società. C’è un disimpegno progressivo del padre e la volontà dei due figli di costituire ciascuno una propria holding in modo tale da avere ciascuno la libertà di perseguire i propri progetti. Lo strumento è quello del conferimento ex articolo 177 comma 2-bis in presenza di partecipazioni di minoranza qualificata qualora i due contenitori destinatari siano posseduti al 100% da ciascuno dei due fratelli. Ma quando si ha a che fare con una holding il check deve essere effettuato su tutte le partecipazioni sottostanti, utilizzando la demoltiplicazione.
Gli elementi valorizzati nell’istanza per l’ottenimento dell’esito favorevole riguardano:
•l’assenza di alcun risparmio d’imposta indebito, perché la precostituzione delle condizioni per l’ottenimento della neutralità in altri ambiti (regime dei forfettari) è stata avallata dalle stesse Entrate (circolare 9/E/2019); peraltro nella norma non ci sono indicazioni/limiti temporali da rispettare fra la cessione delle partecipazioni e il conferimento di minoranza e l’unico vantaggio fiscale conseguito è la non tassazione del conferimento, che peraltro risponde alla ratio legis;
•tutte le operazioni rispondono ad un’effettiva sostanza economica che è quella di deconsolidare alcune partecipazioni non più di interesse per il gruppo, così come dei titoli bancari che nel tempo hanno subito pesanti perdite;
•l’eventuale vantaggio fiscale conseguito non è essenziale perché le operazioni verranno poste in essere a prescindere dalla creazione delle due nuove holding;
•le varie operazioni propedeutiche rispondono a valide ragioni extrafiscali non marginali.
L’Agenzia rammenta che il comma 2-bis riguarda i conferimenti di minoranza laddove le partecipazioni conferite rappresentino diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiori al 2 o al 20 per cento o una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento (lettera a), purché tali partecipazioni siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente (lettera b). Quando si conferiscano partecipazioni detenute in holding, le percentuali della lettera a) si riferiscono a tutte le partecipate indirette che esercitano un’impresa commerciale (articolo 55 del Tuir) applicando in capo al conferente la demoltiplicazione. Da questo punto di vista per le Entrate non si possono escludere le partecipazioni bancarie che presuppongono attività commerciale ex articolo 2195 numero 4 del Codice civile. Le Entrate riconoscono che la riorganizzazione prospettata ha come principale e dichiarato fine la semplificazione societaria di gruppo attraverso delle compravendite prodromiche e dà quindi il via libera al regime del realizzo controllato in luogo di quello realizzativo.