Imposte

Conferimento di azienda agricola estraneo al reddito d’impresa

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di Gian Paolo Tosoni

Il conferimento di una azienda agricola in una società di qualsiasi tipo, ai fini delle imposte di registro ed Iva segue le regole ordinarie previste per i trasferimenti delle aziende commerciali, mentre ai fini delle imposte dirette l’operazione è estranea al reddito di impresa. Si deve trattare di un conferimento posto in essere da una persona fisica o società semplice e l’attività già svota dalla conferente doveva rientrare nel reddito agrario in base all’articolo 32 del Tuir.

Ai fini dell’imposta di registro il conferimento di azienda sconta l’imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale (articolo 4, n. 3, tariffa parte prima, del Dpr 131/1986). L’azienda agricola costituita da un complesso di beni materiali ma anche immateriali (esempio quote formaggio parmigiano) può comprendere o meno i terreni ed anche in presenza di beni immobili le imposte di registro e ipocatastali sono dovute in misura fissa. Non si tratta di una agevolazione, ma del regime naturale per cui non è necessario che la società conferitaria possieda la qualifica di imprenditore agricolo professionale e che il terreno venga coltivato direttamente per cinque anni.

Anche ai fini Iva le regole sono quelle comuni nel senso che la società conferitaria presenterà la richiesta di partita Iva segnalando che è stata assorbita una attività ed una partita Iva preesistente (quadro AA7/10, quadro D, rigo 1C); quindi nella dichiarazione annuale Iva dell’anno del conferimento la conferitaria presenterà un intercalare relativo alla azienda conferita fino al mese o trimestre precedente alla data degli effetti del conferimento.

La diversità riguarda le imposte dirette ai cui fini l’operazione è estranea alle regole sul reddito di impresa. Occorre partire dall’articolo 9 del Tuir, ultimo comma, il quale dispone che in presenza di conferimenti si applicano le norme sulla cessione avendo come riferimento il valore normale del bene conferito. Quindi se il conferente è titolare di una impresa agricola rientrante nel reddito agrario così come la cessione di azienda sarebbe esente da Irpef, lo è anche il conferimento. Se il conferimento comprende anche il terreno il conferente deve verificare se lo possedeva da meno cinque anni ovvero se si tratta di area edificabile. In caso di risposta positiva il conferimento genera plusvalenza in capo al conferente persona fisica o società semplice ai sensi dell’articolo 67 del Tuir.

La società conferitaria assume il valore fiscale dei beni in base al valore attribuito in sede di conferimento in quanto se per il conferente il conferimento è assimilato ad una cessione, di riflesso per la conferitaria si deve assimilare ad un acquisto. Quindi ad esempio se la conferitaria è una società di capitali obbligata alla tenuta della contabilità ordinaria con relativi riflessi fiscali, il valore attribuito in sede di conferimento (esempio valore della perizia all’articolo 2465 per le srl) rappresenta il costo fiscalmente riconosciuto.

Non ha alcun senso in sede di conferimento di una azienda agricola, se il dante causa è una persona fisica o una società semplice, precisare nell’atto di conferimento che la conferitaria subentra nei valori del conferente in regime di neutralità fiscale ai sensi dell’articolo 176 del Tuir, perché in capo al conferente i beni non avevano alcun valore fiscalmente riconosciuto.

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