Conferimento, chance realizzo controllato anche per le quote di minoranza
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Il regime del realizzo controllato diventa applicabile, a determinate condizioni, anche ai conferimenti di partecipazioni di minoranza. È quanto previsto dall’articolo 11-bis del Dl 34/2019 (decreto Crescita), introdotto dalla legge di conversione 58 del 28 giugno 2019, che amplia il perimetro oggettivo di applicazione dello specifico regime fiscale previsto per le operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento.
Con il nuovo comma 2-bis dell’articolo 177, introdotto dalla legge di conversione al decreto crescita, il regime sospensivo diventa applicabile anche alle operazioni attraverso le quali il conferitario non acquista il controllo della società scambiata, a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni (società holding), tali percentuali vanno riferite a tutte le società operative indirettamente partecipate e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa;
le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
Considerata la collocazione normativa della nuova fattispecie di realizzo controllata, la stessa dovrebbe essere soggetta alle medesime regole della fattispecie “generale” di cui al comma 2 e, pertanto, risentire delle medesime limitazioni soggettive previste per il conferimento delle partecipazioni di controllo (si veda pagina 5).
Con riferimento ai profili oggettivi, la formulazione letterale del nuovo comma 2-bis denota una sostanziale differenza rispetto alla fattispecie del comma 2. In quest’ultima, infatti, il requisito del controllo va valutato avendo riguardo alla situazione non già del dante causa (conferente), ma esclusivamente dell’avente causa (conferitario), e pertanto gli effetti sospensivi si realizzano anche in caso di conferimenti di partecipazioni oggettivamente «non di controllo» che tuttavia consentano al conferitario di acquisire il controllo della società conferita.
Nella disciplina introdotta dal decreto crescita, al contrario, il requisito del «collegamento» (percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni) è richiesto quale requisito oggettivo in capo alla partecipazione oggetto di conferimento, non essendo sufficiente che il conferitario acquisisca una partecipazione di collegamento (superiore al 2-5% o 20-25%, a seconda che si tratti di titoli quotati o meno) per effetto dello scambio, considerando anche le partecipazioni già possedute.
Se tale conclusione appare alquanto pacifica, considerato il tenore letterale della norma, non è altrettanto chiaro se il requisito del «collegamento» della partecipazione conferita possa essere validamente integrato anche in caso di conferimento effettuato contestualmente da più soci della società scambiata, ciascuno dei quali non apporti, singolarmente, una quantità superiore alla percentuale minima indicata nel comma 2-bis.