Contabilità

Conferimento di edificio ipotecato: valore in bilico

di Pierpaolo Ceroli

Il Tribunale di Ancona con la sentenza 52/2018 ha stabilito che un immobile conferito e gravato da ipoteca deve scontarne il peso già all'atto del conferimento. Nel 2007 una società, a seguito di un aumento di capitale, conferisce a un'altra un fabbricato ipotecato (senza accollo di debito da parte della conferitaria). Cinque anni dopo, entrambe le società falliscono. Il Tribunale, evidenziando l'omissione di qualunque richiamo dei diritti pregiudizievoli sull'immobile conferito e avvalendosi di una Ctu, attribuisce al bene un valore pari a zero, facendogli scontare già dal conferimento il valore della garanzia ipotecaria.

La tesi del Tribunale desta più di una perplessità. L'ipoteca è una garanzia accessoria, la cui attivazione è subordinata all'inadempimento dell'obbligato principale. Secondo il giudice, invece, assume i connotati di una passività certa. A ben vedere, l'elemento trascurato dal Tribunale e dal Ctu è il fatto che l'escussione del bene è un rischio legato alla possibilità che l'obbligato principale sia inadempiente.

Consideriamo, oltre all'articolo 2424-bis, comma 3, del Codice civile, il dettato dei principi contabili ad oggi e alla data dei fatti (2007). I fondi rischi si caratterizzano per essere passività determinabili alla data di bilancio, ma ad esistenza probabile (Oic 31-2016, par. 4 e Oic9-2005, par. A.II.b). L'avveramento di una condizione futura può essere classificato come: probabile, possibile o remoto (Oic 31-2016, par. 12 e Oic 19-2005, par. C.VI.b). Più precisamente: l'evento è probabile se è verosimile, ovvero qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili, ma non certi. È solo in questo caso che diventa ammissibile l'iscrizione in bilancio della passività potenziale, ovvero del fondo rischi (Oic 31-2016, par. 25 e Oic 19-2005 par. C.VI.e.1).

Dunque, l'eventualità che si verifichi una escussione ipotecaria – senza essere certi di quando si potrebbe verificare, senza stime attendibili sul valore futuro e senza elementi probativi che qualifichino l'evento come probabile – non giustifica l'iscrizione di un fondo rischi. Secondo i principi contabili, l'iscrizione ipotecaria (e il conseguente rischio di escussione) configura caso mai, una passività potenziale. Di contro, il Tribunale attribuisce alla garanzia ipotecaria la natura di una passività certa e immediata, derogando così ai principi contabili.

Più in generale, se l'immobile ipotecato deve scontare il valore fin dall'atto del conferimento, si determina una decurtazione del patrimonio netto.

Sotto un altro profilo, la sentenza omette di considerare l'esistenza di fattori in grado di assorbire l'asserito abbattimento di valore del bene conferito. Infatti, qualora a una passività potenziale si accompagni una controrivendicazione o una rivendicazione verso terzi, l'importo da inserire in bilancio a fondo rischi può essere determinato tenendo conto del probabile recupero correlato. In altri termini: gli effetti negativi dell'evento dannoso vengono mitigati dagli effetti positivi indotti da circostanze (oggettive e determinabili) di segno contrario; la compensazione tra i due effetti (se negativa), coincide con l'accantonamento al fondo rischi. È il cosiddetto credito di regresso o di rivalsa, la cui ammissibilità va attentamente verificata ma del quale, nel caso di specie, non sembra potersi dubitare.

Va ricordato che gli eventi oggetto di causa attengono a una operazione di aumento di capitale a pagamento, sottoscritto mediante conferimento in natura. Se il bene conferito ha valore zero (o comunque inferiore rispetto all'aumento deliberato) ne consegue che l'aumento di capitale non può dirsi interamente liberato. Da ciò deriva, in conformità al dettato dell'articolo 2343 del Codice civile, che a favore della conferitaria residua un credito nei confronti della conferente.

È bene chiarire come in questo caso il credito di rivalsa abbia una precisa natura giuridica, conseguente all'inadempimento contrattuale dell'operazione di aumento di capitale. La sua esistenza è dunque fuori dubbio, così come la sua capacità di ripristinare gli equilibri di patrimonio netto, in contropartita alla costituzione del fondo rischi (o all'abbattimento totale del valore del bene conferito secondo la logica del Tribunale di Ancona).
Resta inteso che anche il credito di regresso o di rivalsa, come qualsiasi altro credito, dovrà essere oggetto di attenta verifica, al fine di accertare con la dovuta ragionevolezza i presupposti per la sua effettiva esigibilità.

In definitiva, se la deroga alla corretta applicazione dei principi contabili dovesse trovare accoglimento in altre sedi di Tribunale, ne deriverebbero grandi rischi in capo agli organi di controllo, e non solo, ancor più alla luce del nuovo codice della crisi di impresa.

Tribunale Ancona sentenza 52/2018

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