Imposte

Conferimento «neutrale» dalla stabile organizzazione

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di Giacomo Albano

Al conferimento di un ramo d’azienda da parte di una stabile organizzazione italiana di un soggetto Ue in favore di una società italiana è applicabile il regime di neutralità fiscale previsto dagli articoli 178 e 179 del Tuir. A questo scopo è tuttavia necessario che, analogamente a quanto stabilito per i conferimenti d’azienda domestici, la stabile organizzazione conferente: iscriva le partecipazioni ricevute nel proprio bilancio e assuma, quale valore fiscalmente riconosciuto, quello del ramo d’azienda conferito.

Il chiarimento arriva dalla risoluzione 63/E/2018 emanata ieri, con cui le Entrate hanno analizzato gli effetti fiscali di un’operazione di conferimento di un ramo d’azienda da parte della stabile organizzazione italiana di una società francese attiva nel comparto assicurativo. In particolare, la stabile italiana svolgeva in Italia due attività (entrambe qualificabili come rami d’azienda) e intendeva conferire uno dei due rami in favore di una società residente controllata dalla casa madre francese.

La conferitaria avrebbe aumentato il proprio capitale in misura pari al valore netto contabile del ramo d’azienda conferito e la quota della partecipazione nella conferitaria sarebbe stata direttamente attribuita alla stabile conferente, senza essere trasferita alla casa madre francese. L’Agenzia ha preliminarmente rilevato che un conferimento di ramo d’azienda di una stabile organizzazione italiana di un soggetto Ue rientra tra le fattispecie contemplate dall’articolo 178, comma 1 ,lettera c) del Tuir che disciplina i «conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato».

Per questi conferimenti, l’articolo 179, comma 2 del Tuir prevede espressamente l’applicabilità del regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 176 del Tuir, limitatamente agli elementi patrimoniali della stabile effettivamente confluiti nella società conferitaria. Inoltre, l’Agenzia ha evidenziato che l’articolo 176, comma 4 del Tuir stabilisce espressamente, per i conferimenti di cui all’articolo 178 (al pari dei conferimenti interni), che le partecipazioni ricevute dai soggetti conferenti «si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita».

La neutralità fiscale di un conferimento d’azienda da parte di una stabile è, quindi, implicitamente condizionata al fatto che la partecipazione nella conferitaria confluisca nella medesima contabilità della stabile organizzazione conferente da cui provengono gli asset conferiti. Qualora ciò non avvenga ovvero, successivamente al conferimento, le partecipazioni nella conferitaria siano trasferite o assegnate alla casa madre non residente, le partecipazioni si considereranno realizzate al valore normale.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 62/E/2018

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