Confisca all’amministratore solo dopo la società
La confisca del profitto del reato che consegue obbligatoriamente alla condanna per un reato tributario non può essere eseguita sui beni dell’amministratore della società se prima non sia stata verificata la disponibilità di liquidità nei confronti della società stessa al fine di eseguire una confisca in via diretta di tali somme. A ribadire questo principio è la Cassazione con la sentenza 1969/2018 depositata ieri .
La vicenda trae origine dalla condanna in appello di un amministratore di una società che non aveva presentato la dichiarazione con superamento della soglia di punibilità.
Nella condanna era prevista la confisca in misura pari al profitto del reato nei confronti dell’amministratore stesso. Questi ricorreva per cassazione lamentando, tra l’altro, che era stata erroneamente disposte nei suoi confronti senza prima verificare la possibilità di effettuare una confisca diretta del profitto de reato a danno della società che aveva omesso la dichiarazione.
La Cassazione ha accolto il ricorso ricordando i principi espressi al riguardo dalle Sezioni unite (sentenza 10561/2014) secondo cui la misura può essere disposta anche sui beni del legale rappresentante della società ma occorre distinguere il caso della confisca “diretta” da quella per “equivalente”. Nella prima ipotesi la misura cautelare riguarda denaro o beni direttamente riconducibili al profitto del reato.
Nella seconda ipotesi, invece, la confisca “per equivalente” è correlata, alla impossibilità di aggredire ciò che presenti un nesso di derivazione qualificata con il reato, con la conseguenza che si aggrediscono beni per un valore corrispondente.
Nei confronti di una società è consentito esclusivamente la confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto del reato. E’ esclusa la confisca per equivalente relativo a beni della persona giuridica, salvo che quest’ultima non sia un mero schermo fittizio.
Nei confronti del rappresentante legale della società (il reo) sono ammesse invece entrambe le misure cautelari.
La sentenza in commento ha poi evidenziato che la confisca per equivalente può essere disposto sui beni personali degli amministratori solo nell’ipotesi in cui il profitto (o i beni ad esso direttamente riconducibili) non sia più nella disponibilità dell’ente (per tutte, Cassazione 30486/2015).
A ciò consegue che si possono aggredire i beni del rappresentante legale, solo all’esito di una verifica negativa delle disponibilità liquide della società aggredibili in via diretta
Da qui l’accoglimento del ricorso e quindi l’annullamento della sentenza della Corte d’appello che aveva disposto la confisca dei beni dell’amministratore senza prevedere preventivamente analoga misura i via diretta nei confronti della società che aveva omesso la presentazione della dichiarazione.
Cassazione, sentenza 1969/2018