Controlli e liti

Confisca, tutelato il nuovo creditore

di Alessandro Galimberti

Il creditore subentrato attraverso la cartolarizzazione nei diritti su un bene confiscato alla mafia deve vedersi riconosciuta la tutela del terzo di buona fede. L’acquisto in blocco del credito, come accade nelle cartolarizzazioni (Dlgs 385/1993) rende di fatto inesigibile un controllo diligente su tutti i beni interessati dall’operazione, e pertanto se il credito è - ovviamente - di data anteriore rispetto alla procedura, il diritto del cessionario deve essere considerato salvo - quantomeno sotto la prospettiva risarcitoria prevista dalla legge di Bilancio del 2013 (n°228 del 2012).

Con una lunga e articolata motivazione la Sesta penale ( sentenza 39368/17, depositata ieri ) ha restituito al tribunale di Palermo la controversia su un immobile negoziato nel 1991 - con relativo mutuo fondiario, oggetto della cartolarizzazione molti anni più tardi - e confiscato definitivamente nel settembre del 1995.

Il contenzioso avviato dalla società milanese acquirente del credito era stato risolto nel marzo dello scorso anno dai giudici siciliani, competenti per la localizzazione dell’immobile, con un decreto che respingeva il riconoscimento del diritto (importo risarcibile pari a 175 mila euro).

Per il tribunale di Palermo sarebbe dirimente la circostanza che la negoziazione del credito era avvenuta ben 11 anni dopo il provvedimento di confisca e della relativa trascrizione del titolo, posizionando l’acquirente in una situazione “oggettiva” di mala fede «sia esso creditore originario o a questo succeduto».

Per la Cassazione, invece, il riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole del creditore assistito da garanzia non è necessariamente precluso dall’acquisto del titolo in epoca successiva al sequestro (confisca) «quando ciò è avvenuto mediante cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell’articolo 58 del Dlgs 385/1993, poiché tale modalità di trasferimento di posizioni giuridiche potrebbe rendere concretamente inesigibile, per l’entità dell’operazione, l’onere in capo al cessionario della previa verifica di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria e correlati crediti ceduti».

Resta però a carico del giudice di merito, ovviamente, verificare sempre l’eventuale strumentalità del credito vantato nei confronti dell’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.

Questa situazione rappresenta, per principio generale, un ostacolo insormontabile (condicio sine qua non) al riconoscimento della tutela del terzo. In sostanza, la cartolarizzazione deve comunque passare il vaglio critico del rischio di “riappropriazione” interposta a beneficio del confiscato.

La sentenza n.39368/17 della Cassazione

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