Confisca, va verificata la sproporzione dei beni
Per la Cassazione il giudice deve effettuare controlli basati su elementi concreti
La confisca dei beni a carico di soggetti pericolosi, non appartenenti alla criminalità organizzata, è ammessa nel procedimento di prevenzione solo se il giudice accerta, in base ad elementi concreti, che costoro siano dediti stabilmente a condotte previste dalla legge come delitti, produttive di un reddito esclusivo o significativamente incidente sulle loro sproporzionate disponibilità economiche.
Va però stabilito da quale momento il soggetto ha iniziato a commettere i delitti che gli hanno consentito di avere redditi di provenienza illecita e i beni sproporzionati possono essere confiscati solo se acquistati dopo quel momento.
Il termine iniziale del periodo di pericolosità deve essere fissato prendendo in considerazione i primi fatti che hanno manifestato la dedizione stabile a crimini lucrosi ma non è necessario che, a quell’epoca, fosse già prevista dalla legge la loro confisca a seguito di giudizio di prevenzione, perché in esso non si applicano le regole sull’ irretroattività previste per i processi penali.
Sono i principi indicati dalla Cassazione (sentenza n.20595 del 15 maggio 2023), relativa ad una confisca di prevenzione a carico di persone con diversi precedenti per furto, truffa, riciclaggio e reati contro il patrimonio.
Le tutele
Per chi ha precedenti per furto, truffa, riciclaggio e reati contro il patrimonio, il presupposto per l’applicazione della misura derivava dall’articolo 1 comma 1 lettera b) del Codice antimafia (Dlgs 159/2011), che descrive la categoria tipica di pericolosità dei soggetti, i quali, «per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose».
Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 febbraio 2017 (De Tommaso contro Italia) e la sentenza della Corte costituzionale 24/2019, anche il sistema giuridico delle misure di prevenzione è stato sottoposto ai principi costituzionali in tema di tutela della libertà personale e della proprietà e le categorie di pericolosità generica sono state sottoposte ad un’interpretazione “tassativizzante” in modo che ogni provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale e di confisca dei beni fosse motivato dai giudici con una specifica analisi dei concreti comportamenti dal soggetto assunti nel tempo, capace di descrivere, seppure in via indiziaria, la correlazione del patrimonio di provenienza non giustificata con la sua abituale attività criminale idonea a produrre profitto.
Necessari accertamenti specifici
L’articolo 1 comma 1 lettera b) del Codice antimafia è oggi una fattispecie legale di pericolosità, perché l’aggettivo “delittuoso”, relativo alle attività i cui proventi sono componente significativa della redditività, deve essere inteso non come connotazione di disvalore generico ma come attributo di qualificazione giuridica delle sue condotte pregresse: è necessario accertare in un periodo delimitato una pluralità di comportamenti (così da integrare l’altro elemento tassativo dell’abitualità) che corrispondano a fatti previsti dalla legge come reato e che valgano a produrre reddito.
A questo fine il giudice della prevenzione può fare ricorso a precedenti accertamenti in sede penale (anche se non passati in giudicato e anche se non seguiti da condanna, come accade per le sentenze che accertano la condotta ma poi non la puniscono per intervenuta prescrizione), ma può anche procedere ad un’autonoma ricostruzione incidentale di condotte analoghe purché non smentite da esiti assolutori.
Per questo, non può tenersi conto dei delitti solo tentati, perché la parziale realizzazione dell’illecito non può avere prodotto reddito.
Norme retroattive
Tuttavia la natura di misura di sicurezza atipica della confisca di prevenzione consente l’applicazione della legge vigente al momento della decisione e non pone limiti temporali di retroattività. Purché i fatti risalenti ad epoca in cui la confisca di prevenzione non era prevista dalla legge fossero già allora previsti come reato.
LA GIURISPRUDENZA
Disponibilità economiche
La confisca di prevenzione a carico di soggetti pericolosi, non appartenenti alla criminalità organizzata, è ammessa solo se il giudice ricostruisce con elementi concreti la loro abituale dedizione a condotte previste come delitti e che producono un reddito esclusivo o significativamente incidente sulle loro sproporzionate disponibilità economiche in uno specifico arco di tempo
Cassazione 20595/2023
Pericolosità generica
Il giudizio di prevenzione nei confronti dei soggetti pericolosi richiede una prognosi sulla probabilità che delinquano in futuro e deve basarsi sull'accertamento della loro pericolosità generica, attraverso fatti che indicano la possibilità di iscriverli in una delle categorie criminologiche previste dal Codice antimafia
Cassazione 25042/2022
Categorie di reato
La giurisprudena successiva alla sentenza Cedu de Tommaso del 2017 assicura contorni precisi alla fattispecie di cui all'articolo 1, lettera b), del Dlgs 159/2011 (soggetti pericolosi, non appartenenti alla criminalità organizzata) perché richiede la predeterminazione non tanto di singole condotte, quanto di specifiche “categorie” di reato, in modo da consentire di prevedere con un ragionevole anticipo in quali casi (oltre che in quali modi) un soggetto può essere sottoposto a misura di prevenzione
Corte costituzionale 24/2019