Consob, 180 giorni per la sanzione ai revisori legali
Un termine unico di 180 giorni a disposizione della Consob per infliggere le sanzioni amministrative alle società di revisione legale. La Cassazione ( sentenza 9997 ), accoglie il ricorso della Commissione nazionale per la società e la Borsa contro il decreto con il quale la Corte d’Appello aveva annullato la sua delibera nei confronti di una Srl, per aver sforato la dead line dei 90 giorni utili all’avvio del procedimento sanzionatorio. Secondo la Corte territoriale, alla violazione esaminata, prevista dall’articolo 163, comma, 1 lettera b) del Dlgs 58/1998, era applicabile il termine di 90 giorni.
La Consob fa ricorso rivendicando il diritto ai 180 giorni e lo vince. L’articolo 163 é stato, infatti, abrogato dal Dlgs 39 del 2010 che ha attuato la Direttiva 2006/43/Ce sulle revisioni legali dei conti annuali e i conti consolidati. Una norma che (articolo 26 comma 5) ha di fatto esteso la procedura sanzionatoria delineata dall’articolo 185 del Tuf, che fissa appunto il termine di 180 giorni per gli addebiti, prevedendo anche la competenza funzionale della Corte d’Appello.
Il Dlgs, oltre a prevedere alcune fattispecie del tutto nuove, ha anche trasfuso nella nuova disposizione dell’articolo 26 le stesse sanzioni indicate dalla norma abrogata: da quella pecuniaria alla revoca degli incarichi o al divieto di assumerne di nuovi.
Tale norma di rinvio «è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti relativi alle sanzioni comminate ai revisori avviati dopo la sua entrata in vigore, a prescindere dalla fonte normativa sostanziale in concreto applicata».
È vero, ammette la Corte, che la violazione in questione ricadeva nel raggio d’azione dall’articolo “cancellato”, ma è altrettanto vero che l’articolo 26 del Dlgs, pur non includendo tutti i procedimenti previsti dalla norma non più in vigore è l’unica disposizione che disciplina i procedimenti a carico dei revisori. L’articolo 195 del Tuf esprime un principio generale, di concentrazione delle controversie sulle sanzioni amministrative per i mercati finanziari, in virtù del quale, anche senza una specifica previsione, la competenza della Corte d’appello (Dlgs 58/98) vale anche per le sanzioni irrogata ai revisori contabili in base alla norma abrogata. Lo stesso principio va esteso alle regole procedimentali e ai termini dell’articolo 195: oltre alla competenza della Corte d’appello ci sono dunque gli estremi per applicare, in via analogica, anche le regole procedimentali sulle sanzioni.
L’individuazione di un unico paradigma risponde all’esigenza di applicare ai mercati finanziari una disciplina omogena. E in quest’ottica il fatto che l’articolo 26 non includa espressamente tutti procedimenti previsti dalla norma non più “operativa” non impedisce l’applicazione del termine di 180 giorni.
Cassazione, II sezione civile, sentenza 9997 del 20 aprile 2017