Contabilità

Consolidato e bilancio della capogruppo, relazioni unificabili

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di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

La relazione sulla gestione che deve corredare il bilancio consolidato e quella che deve accompagnare il bilancio di esercizio della capogruppo possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.
Questo prevede il comma 2-bis, articolo 40, del Dlgs 127/1991. che concede alle società tenute alla presentazione del bilancio consolidato la facoltà di presentare in un unico documento sia la relazione sulla gestione al bilancio ordinario della capogruppo, sia quella al bilancio consolidato. In effetti, le informazioni che la norma chiede agli amministratori nella relazione al consolidato sono in gran parte simili a quelle previste dall'articolo 2428 del codice civile per il bilancio d'esercizio, seppur ovviamente riferite al più grande insieme del bilancio consolidato.
Giova sottolineare che queste norme sono la base di riferimento anche per la redazione della relazione che accompagna i bilanci predisposti applicando i principi contabili IAS/IFRS.

La relazione al consolidato
Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione d’insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte.
Vale la regola in base alla quale l'analisi debba essere coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi, ove opportuno, deve contenere riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Inoltre, nella relazione al consolidato devono sempre risultare le attività di ricerca e di sviluppo, l'evoluzione prevedibile della gestione e il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.
Da ultimo, con riferimento all'eventuale uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi, devono essere indicati gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste, nonché l'esposizione delle imprese ai rischi: di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

Le informazioni in più da allegare al bilancio d'esercizio
Più di quanto accade con riferimento alla nota integrativa, le previsioni per la relazione sulla gestione consolidata sono molto simili a quelle richieste per il bilancio d'esercizio, pur facendo riferimento alla singola società e non al gruppo
Tra le previsioni contenute solo nell'articolo 2428 si segnala l'obbligo di informativa relativa ai rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime nonché agli acquisti e alle vendite sia di azioni proprie sia di azioni o quote di società controllanti.

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