Adempimenti

Consolidato, non si trasferiscono perdite e interessi passivi pre-tassazione di gruppo

In vista della scadenza del 30 novembre da verificare imponibili e perdite fiscali, eccedenze di interessi passivi e Rol, eccedenze Ace, ritenute e crediti d’imposta

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di Giacomo Albano

Imponibili e perdite fiscali, eccedenze di interessi passivi e Rol, eccedenze Ace, ritenute e crediti d’imposta. Sono questi gli elementi da verificare nella predisposizione del modello consolidato (Cnm) in vista dell’invio in scadenza il 30 novembre.

L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società aderenti. Pertanto, ciascuna società determina la propria base imponibile nella propria dichiarazione dei redditi trasferendola alla consolidante, che procederà alla determinazione della base imponibile consolidata, utilizzando in tale ambito gli importi fiscali trasferiti.

Perdite

Per le perdite opera una sorta di “spossessamento” rispetto alle società che le hanno generate. Pertanto, qualora la base imponibile di gruppo sia negativa (perdite trasferite superiori agli imponibili), questa sarà riportata a nuovo dalla consolidante nell’ambito della dichiarazione di gruppo quale «perdita consolidata».

Poiché le perdite trasferite al gruppo originano comunque dalle singole società che le hanno prodotte, nel caso in cui queste siano realizzate nei primi tre anni di costituzione saranno utilizzabili senza il limite dell’80%. Per tale ragione è necessario evidenziare nella dichiarazione del consolidato sia il periodo di formazione delle perdite, in modo tale da distinguere quelle utilizzabili in misura limitata da quelle il cui utilizzo è pieno, fermo restando che non c’è un ordine di priorità di utilizzo delle perdite (circolare 53/E/2004).

L’utilizzo della perdita fiscale del consolidato da parte della consolidante non è limitata dai mutamenti del perimetro di consolidamento che non interrompano il consolidato, in conseguenza di:

1. nuove opzioni d’ingresso;

2. eventi che determinino l’interruzione anticipata della tassazione di gruppo limitatamente ad alcune delle società consolidate;

3. mancato rinnovo delle opzioni già esercitate.

Diverso è il caso delle perdite pregresse prodotte ante consolidato - oppure riassegnate a seguito dell’interruzione di un consolidato precedente – che potranno essere utilizzate soltanto dalle società cui si riferiscono.

Interessi passivi indeducibili

L’eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti presentino, per lo stesso periodo d’imposta:

• un’eccedenza di Rol, anche riportata da periodi d’imposta precedenti, purché non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale;

• un’eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati, purché riportata da periodi d’imposta non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale.

Così come per le perdite, è preclusa la possibilità di trasferire al consolidato le eccedenze di interessi passivi indeducibili generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato.

Il trasferimento delle eccedenze di interessi passivi al consolidato riguarda sia quelle di periodo sia quelle oggetto di riporto in avanti (non trasferite al consolidato per incapienza nei Rol degli altri partecipanti), ma non quelle anteriori alla tassazione di gruppo.

Sono trasferibili nell’ambito del consolidato gli interessi passivi netti non deducibili dalla singola consolidata solo fino a concorrenza del Rol che le altre società partecipanti trasferiscono, con l’eventuale eccedenza che resta nella disponibilità della singola entità da cui deriva. Ugualmente l’eventuale eccedenza di Rol generata da una società consolidata rispetto alle eccedenze di interessi passivi netti indeducibili degli altri soggetti aderenti permane nella sfera individuale della società che ha generato tale eccedenza.

Tuttavia, l’utilizzo del Rol all’interno del consolidato non è obbligatorio, ma si risolve in una semplice facoltà della società (consolidata) che lo ha prodotto. Laddove, pur in presenza di interessi passivi netti indeducibili in capo ad altre consolidate, una società consolidata decida di non trasferire la propria eccedenza di Rol, tale eccedenza non potrà più circolare all’interno della fiscal unit (circolare 19/E/2009).

Ace

L’importo dell’Ace che supera il reddito complessivo netto dichiarato dalla singola società è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso, mentre l’eccedenza che non trova capienza è riportata in aumento del rendimento nozionale dell’esercizio successivo da ciascuna società. Viene confermato anche in questo caso il divieto di trasferire al consolidato le eccedenze di Ace generatesi anteriormente all’opzione, risultando ammesse in deduzione solamente dal reddito delle singole società.

Ritenute e crediti d’imposta

Al soggetto controllante compete anche la liquidazione e il versamento dell’imposta netta di gruppo, la sua compensazione con le ritenute ed i crediti d’imposta di gruppo e il versamento dell’eventuale eccedenza. Qualora le ritenute ed i crediti eccedano l’imposta netta dovuta, la società o ente controllante stabilirà se riportare l’eccedenza a nuovo o chiederne il rimborso.

Il comma 2 dell’articolo 118 stabilisce altresì che le eccedenze d’imposta pregresse (anteriori all’ingresso nel consolidato), «possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono». Tali eccedenze possono essere utilizzate dalla consolidante a partire dall’inizio del periodo di imposta in cui viene esercitata l’opzione e quindi, anche in occasione del versamento degli acconti dovuti per il primo periodo di efficacia del consolidato.

In caso di partecipazione ad un consolidato fiscale, le norme relative alla verifica della spettanza del credito per le imposte estere (articolo 165 del Tuir) si applicano a livello di consolidato fiscale, e non a livello della singola società partecipante.

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