Adempimenti

Consolidato, sempre valida l’opzione con la presentazione della dichiarazione tardiva

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di Giacomo Albano

È sempre valida l’opzione per il consolidato fiscale esercitata mediante la presentazione di dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni dalla scadenza originaria), oppure attraverso una dichiarazione rettificativa presentata entro i termini previsti della dichiarazione tardiva. L’indicazione arriva dalla circolare Assonime 27/2019 pubblicata ieri, con cui l’associazione commenta la risposta ad interpello 488 del 15 novembre scorso in merito all’esercizio tardivo dell’opzione per il consolidato fiscale.

In quella sede le Entrate avevano affrontato il caso di una società consolidante che aveva presentato entro il termine ordinario il modello Redditi 2018 omettendo di indicare nel quadro Op, fra le partecipanti al consolidato per il triennio 2018-2020, una società del gruppo (Alfa), in quanto quest’ultima non aveva ancora deliberato l’adesione al consolidato.
Successivamente alla delibera, la consolidante aveva quindi provveduto ad inviare una dichiarazione integrativa entro 90 giorni includendo Alfa (che nel frattempo aveva deliberato l’adesione) tra i soggetti partecipanti. Coerentemente, ai fini dei pagamenti delle imposte, il reddito di Alfa aveva concorso a formare il reddito complessivo di gruppo ed il bilancio di Alfa ne recepiva gli effetti contabili.

Pertanto la consolidante aveva chiesto se, ai fini dell’inclusione della partecipata nel consolidato, fosse sufficiente la dichiarazione integrativa entro i 90 giorni – anche alla luce dei comportamenti adottati - o se fosse necessario ricorrere all’istituto della remissione in bonis (articolo 2 del Dl 16/2012).

L’Agenzia, alla luce della piena validità delle dichiarazioni “tardive”, e a fronte dell’opzione già correttamente esercitata entro i termini, ha ritenuto valida l’estensione dell’opzione ad Alfa in quanto contenuta in una dichiarazione integrativa inviata entro 90 giorni, anche alla luce dei comportamenti coerenti posti in essere dalla consolidante in sede di versamento delle imposte.

Nell’accogliere favorevolmente la risposta dell’Agenzia (che con la risposta in commento rettifica una risposta di segno opposto resa da una Direzione regionale e non pubblicata), Assonime evidenzia che le indicazioni rese dovrebbero valere quale espressione di una regola di carattere generale, secondo cui l’opzione per il consolidato può essere sempre esercitata mediante la presentazione di una dichiarazione tardiva oppure attraverso una dichiarazione rettificativa presentata entro i termini previsti della dichiarazione tardiva.

Al riguardo, secondo l’associazione, vanno ritenute irrilevanti alcune precisazioni contenute nella risposta e, cioè, il fatto che nel caso di specie la società istante avesse già optato, entro i termini ordinari, per il consolidato con altre consolidate, così come i comportamenti coerenti tenuti dalle società in ordine ai versamenti e alla determinazione dell’Ires.

Quello che rileva Assonime è che nel caso di specie – opzione esercitata con la dichiarazione tardiva – o l’opzione è valida perché la dichiarazione tardiva è strumento di per sé idoneo, oppure è necessario invocare la remissione in bonis. E l’agenzia delle Entrate ha chiaramente optato per la prima soluzione, per cui deve concludersi la dichiarazione tardiva è lo strumento idoneo ad esercitare l’opzione, a prescindere da ogni altra considerazione.

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