Consolidato tra sorelle, opzione nel modello Redditi 2017
Anche una società italiana può esercitare il ruolo di consolidante fiscale di altre “sorelle”. L’ articolo 117, comma 2-bis, del Tuir , infatti, include tra i soggetti che possono consolidare le basi imponibili in Italia delle proprie controllate anche la controllante residente in Stati Ue/See, senza che sia richiesta la presenza di una stabile organizzazione della medesima controllante in Italia, come indicato dalla Corte di giustizia.
La norma prevede inoltre che la controllante Ue/See rivesta una forma giuridica analoga a quelle previste dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, (Spa, Srl, eccetera) e che possa designare una società controllata ad esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con una controllata residente in Italia o in Stati Ue/See, su cui esercita il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti all’articolo 120 del medesimo Testo unico.
Vediamo come la controllante non residente può designare, tra le sue controllate, una società residente nel territorio dello Stato o una società controllata Ue/See tramite la sua stabile organizzazione, incaricata di esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo e ad assumere la qualità di consolidante.
Come designare la controllata
Il primo passo da compiere è quello di identificare la controllante Ue/See nel territorio dello Stato mediante attribuzione del codice fiscale, qualora non ne sia già in possesso. Tale codice fiscale dovrà, infatti, essere indicato nel modello da utilizzare per la designazione della controllata residente che svolge il ruolo di consolidante e sarà necessario per individuare correttamente il soggetto che invia tale modello.
Il modello contiene, infatti, i dati identificativi della controllante designante e della controllata designata ed èpresentato in via telematica all’agenzia delle Entrate. La controllante non residente da notizia alla controllata designata dell’avvenuta presentazione del modello che, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dalla controllante non residente, deve essere conservato a cura della controllata designata.
Quando fare la designazione
Per quanto riguarda la tempistica, il modello può essere presentato dalla controllante Ue/See dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la controllata designata esercita l’opzione per il consolidato e fino all’esercizio dell’opzione stessa, da eseguirsi nei termini previsti. La presentazione del modello di designazione deve precedere l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo da parte della società designata la quale, senza una previa designazione, non è legittimata ad aderire al consolidato in qualità di consolidante.
Qualora, ad esempio, si intenda optare per il consolidato tra “sorelle” a partire dal periodo d’imposta 2017, la designazione deve essere effettuata entro la presentazione del modello Redditi 2017. Entro lo stesso termine la consolidata designata deve esercitare l’opzione per il consolidato facendo attenzione che, prima dell’invio del modello che contiene l’opzione, sia già stato inviato quello per la designazione.
Il rinnovo dell’opzione
Nel caso in cui, al termine del triennio, la controllata designata intenda rinnovare l’opzione, il rinnovo potrà essere fatto senza che la controllante non residente debba rinnovare la designazione.