Contabilità

Consorzi agrari, controllate con natura mutualistica

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di Gian Paolo Tosoni

L’attività svolta dalle società di capitali controllate dai consorzi agrari, ha natura mutualistica. Lo prevede l’articolo 2 del decreto Sud (Dl 91/2017) in vigore dal 21 giugno scorso.

Il terzo comma dell’articolo 2 introduce una disposizione nell’articolo 2 della legge 410/1999 (nuovo ordinamento dei consorzi agrari) secondo la quale gli scopi dei consorzi agrari (innovazione e miglioramento della produzione agricola, gestione di servizi utili all’agricoltura), possono essere svolti dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i predetti enti dispongano della maggioranza di voti esercitabili in assemblea ordinaria. Inoltre la norma stabilisce che le attività esercitate dalle predette società partecipate a favore dei soci dei consorzi agrari, che ne detengono la partecipazione, hanno natura mutualistica.

Si ricorda che l’articolo 1 della legge sui consorzi agrari dispone che tali enti sono società cooperative regolate dagli articoli 2514 e seguenti del Codice civile. Tale disposizione prevede i requisiti istituzionali per il raggiungimento della mutualità prevalente. Non è invece richiesto ai consorzi agrari l’altro requisito previsto per il raggiungimento della mutualità prevalente e cioè l’articolo 2513 del Codice civile che prevede l’operatività prevalente con i soci. Tuttavia l’articolo 9 della legge 99/2009 ha stabilito che consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente pur in carenza del requisito di cui al citato articolo 2513 e cioè non operando prevalentemente con i soci.

Registriamo ora l’interessante apertura del legislatore a forme di aggregazione da parte dei consorzi agrari in società di capitali con altri operatori economici che possono favorire importanti sinergie, ancorché i nuovi soci debbano essere di minoranza.

La norma di per sé non porta vantaggi fiscali e ciò non era probabilmente lo scopo del legislatore. I consorzi agrari in quanto cooperative a mutualità prevalente, possono accantonare a riserva indivisibile gli utili sottraendoli così da tassazione per il 47% dell’utile medesimo; infatti come stabilito dall’articolo 23 della legge 122/2016 possono assolvere l’Ires solo sul 50% degli utili oltre a un decimo della riserva legale, che essendo del 30% risulta tassata per il 3% (articolo 1, comma 460, della legge 311/2004).

Ma le società di capitali costituite dai consorzi agrari non potranno invocare la predetta agevolazione essendo riservata alle cooperative. Infatti la norma prevede che le attività svolte dalle società partecipate dai soci hanno natura mutualistica e non le società medesime. La natura mutualistica della attività significa che fra la società e i soci dei consorzi agrari controllanti, non ci deve essere scopo di lucro e quindi i beni ed i servizi devono essere forniti sulla base di uno spirito cooperativistico.

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