Consorzi, perdite ripianate soltanto con l’unanimità
Serve il voto unanime dei soci per l’introduzione, nello statuto di una società consortile, di una clausola di “ribaltamento perdite”, vale a dire di una clausola in base alla quale, in caso di maturazione di perdite, i soci sono obbligati a ripianarle. È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 2623 del 2 febbraio 2018, priva di precedenti.
In sostanza, non è stata accolta la tesi secondo cui, per l’introduzione della predetta clausola, sarebbe sufficiente una deliberazione a maggioranza (non per teste ma per quote) motivata con la considerazione che le società consortili sarebbero integralmente assoggettate alla disciplina del tipo sociale prescelto e, quindi, in particolare, al principio dell’adozione a maggioranza delle deliberazioni che importano modificazione dello statuto sociale (nel caso esaminato dalla Cassazione si trattava di una società consortile costituita nella forma della società per azioni).
Secondo la Cassazione, infatti, va tenuta in primo piano la disciplina del Codice civile in tema di consorzi e, in particolare la normativa di cui agli articoli 2603 e 2607 (che impongono l’unanimità dei consorziati, ove non statutariamente derogata, per le modifiche dello statuto consortile). In secondo luogo, deve essere considerata l’analoga materia delle «prestazioni accessorie» alle quali i soci della Spa eventualmente si obblighino, la cui disciplina statutaria è parimenti modificabile solo con il consenso di tutti i soci (ai sensi dell’articolo 2345 del Codice civile).
Fatta questa premessa, dovendosi mediare l’applicazione della disciplina dettata dal Codice civile in tema di consorzi e quella dettata in tema di società, il punto di equilibrio – secondo la Cassazione – è quello di ammettere che la natura consortile della società può comportare una deroga implicita ad alcune disposizioni del diritto societario altrimenti applicabili, e ciò nel caso in cui l’applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali del “fenomeno consortile”.
Pertanto, con specifico riguardo al tema dell’introduzione in statuto di una clausola che obbliga i soci al ripianamento delle perdite, non sembra delinearsi – secondo la Cassazione – una possibile divergenza tra regole consortili e regole dei diversi tipi societari, che contrassegna il fenomeno delle società consortili. Le due serie di regole appaiono piuttosto convergere, in effetti, verso un’unica direzione sostanziale: infatti, la normativa codicistica sui consorzi è univoca nel senso di indicare che tutte le modifiche del contratto costitutivo debbono riportare il consenso di ciascun consorziato, secondo quanto indica la norma di cui all’articolo 2607 del Codice civile. D’altronde, è principio generale delle società di capitali che i soci non possono venire obbligati a eseguire nuovi e ulteriori conferimenti rispetto a quelli promessi in sede di atto costitutivo della società stessa.
Cassazione, sentenza n. 2623 del 2 febbraio 2018