Consulta chiamata a decidere sull’impossibilità di produrre nuovi documenti in appello
Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024 è possibile produrre nuovi documenti solo se i giudici li ritengono indispensabili ai fini della decisione
È inammissibile la produzione documentale versata in sede di impugnazione dell’ordinanza cautelare collegiale che ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato. Tanto più che a seguito del novellato articolo 58 del Dlgs 546/1992, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, è inibita la possibilità di produrre nuovi documenti salvo che i giudici non li ritengano indispensabili ai fini della decisione, ovvero, che le parti dimostrino di non averli...