Controlli e liti

Contabilità inattendibile, il giudice deve valutare le difese per ogni singola movimentazione

Secondo la Cassazione (ordinanza 14353/2022) la contestazione dell’amministrazione sulle scritture nel complesso non fa venir meno il diritto di difesa su singole operazioni

Anche quando il Fisco contesta l’attendibilità complessiva della contabilità, le difese del contribuente vanno riscontrate dal giudice in relazione ad ogni singola movimentazione. È il principio enunciato dalla sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza 14353/2022 del 5 maggio scorso.

La legge impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti siano registrati in contabilità e che i prelevamenti siano serviti per pagare determinati beneficiari (articolo 32, Dpr 600/73, e articolo 51, Dpr 633/72). Per la giurisprudenza della Suprema corte, inoltre, le movimentazioni bancarie possono essere oggetto di accertamento presuntivo di maggiori ricavi qualora non vi sia l’indicazione del beneficiario, sul presupposto che tali operazioni non risultino dalle scritture contabili (Cassazione 9 giugno 2020, n. 10973), in quanto il richiamato articolo 32 (analogamente all’articolo 51 del decreto Iva) «impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari» (Cassazione 4 aprile 2022, n. 10712).

Nel contesto descritto, i giudici di legittimità hanno affermato anche che, qualora l’amministrazione finanziaria contesti complessivamente l’inattendibilità della contabilità, la Commissione tributaria deve, in ogni caso, verificare l’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente rispetto ad ogni singola movimentazione al fine di verificare che le movimentazioni bancarie siano o meno riferibili ad operazioni imponibili ai fini reddituali: (ordinanza 14353/2022 del 5 maggio 2022).

Tale pronuncia – che in parte si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale – pare destinata ad aprire un nuovo capitolo in materia di verifiche tributarie sui conti correnti del contribuente. In particolare, è stato affermato che effettua un accertamento “fuori bersaglio”, non richiesto dalla norma, il giudice di merito che abbia accertato l’inattendibilità della contabilità nel suo complesso prescindendo ex abrupto dal confrontarsi con le singole movimentazioni bancarie oggetto di ripresa impositiva. Si tratta – hanno appurato i giudici – di un’ipotesi di falsa applicazione di legge.

Nella pronuncia in commento, infatti, è stato rilevato che tale inattendibilità complessiva della contabilità, se coerente con l’accertamento della legittimità di un accertamento induttivo puro, non è richiesta dall’articolo 32 del Dpr 600/73 che, invece, impone al contribuente di dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili (in tal senso Cassazione 9 marzo 2021, n. 6405, 5 maggio 2017, n. 11102, 29 luglio 2016, n. 15857, 4 agosto 2010, n. 18081).

A questo onere della prova corrisponde un preciso obbligo del giudice del merito di verificare rigorosamente l’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (Cassazione 27 luglio 2021, n. 21546, 30 giugno 2020, n. 13112, 3 maggio 2018, n. 10480, 20 settembre 2017, n. 21800). Tale compito – hanno ulteriormente chiarito i giudici di legittimità – non può ritenersi assolto da un generico disconoscimento della contabilità nel suo complesso, «pena la falsa applicazione della norma in oggetto».

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