Imposte

Contabilità semplificata. Anche nel regime del “registrato” è deducibile l'insoluto

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di Antonio Zappi

Per la determinazione del reddito dei contribuenti rientranti nel regime semplificato delle cosiddette imprese minori (articolo 66 del Tuir), non tutte le questioni sono state affrontate dalle indicazioni di prassi delle Entrate, ma in prossimità ormai anche della scadenza “differita” del 20 agosto per il versamento delle imposte del modello Redditi/2018 è l’ora delle decisioni definitive anche su aspetti non completamente chiariti e che riguardano, in particolare, i contribuenti che hanno esercitato l’opzione prevista dall’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973, ovvero la scelta triennale per non rilevare incassi e pagamenti. In tal caso, infatti, «per finalità di semplificazione» la norma prevede che la data di registrazione dei documenti si presuma coincidente con quella della manifestazione finanziaria e ciò significa che il ricavo/spesa concorrerà alla formazione del reddito del periodo d’imposta durante il quale la fattura viene annotata nel registro Iva.

La norma, tuttavia, non chiarisce se la semplificazione abbia introdotto nel regime del “registrato” una presunzione assoluta quindi senza alcuna possibilità né per il contribuente, né per il Fisco di poter fornire la prova contraria della data effettiva di avvenuto incasso e pagamento dei corrispettivi, oppure relativa e, quindi, se vi sia la possibilità di mettere in discussione, a prescindere dalla data di registrazione, il periodo di determinazione del reddito in ragione dell’effettiva manifestazione finanziaria dell’incasso presunto di proventi e spese.
Quanto, però, affermato dalle Entrate durante il Telefisco 2018, in ordine agli effetti reddituali provocati dal momento di annotazione dei documenti, non lascia spazio a dubbi: l’opzione prevista dall’articolo 18, comma 5 del Dpr 600/1973 introduce una presunzione legale assoluta, con finalità semplificatorie, sia per i pagamenti che per gli incassi delle fatture annotate nei registri Iva, ma sarebbe, tuttavia, illogico ipotizzare che da una semplificazione finalizzata all’individuazione del periodo di determinazione temporale di un componente positivo/negativo di reddito possa anche derivare un’alterazione del principio di capacità contributiva.
Si pensi, ad esempio, al caso di una fattura emessa, registrata nel 2017 e mai saldata dal cliente: sebbene la data del suo incasso “fiscale” coincida con quella della registrazione del documento (concorrendo, così, i ricavi alla determinazione del reddito in tale periodo), l’eventuale trattamento fiscale di una perdita su quel credito solo fiscalmente, ma non effettivamente, percepito, ai fini della determinazione del reddito d’impresa continuerà sempre a desumersi dall’articolo 101, commi 5 e 5-bis del Tuir, richiamato dallo stesso art. 66.
In altri termini, per una fattura emessa, registrata ma insoluta, la presunzione legale del suo incasso ai soli fini fiscali non interferisce in alcun modo con la ordinaria disciplina della deducibilità delle perdite su crediti, che tali rimangono ove sussistano elementi certi e precisi della loro inesigibilità.

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