Adempimenti

Contabilità semplificata, il rinvio dei ricavi riduce il reddito

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di Antonio Zappi

Nel regime di «cassa presunta», ex articolo 18, comma 5 del Dpr 600/1973, i soggetti in contabilità semplificata possono esercitare un'opzione triennale per non rilevare incassi e pagamenti. In tal caso, «per finalità di semplificazione» la data di registrazione dei documenti si presume coincidente con quella della manifestazione finanziaria e ciò significa che il ricavo/spesa concorrerà alla formazione del reddito del periodo d'imposta durante il quale la fattura viene annotata nel registro Iva. Al riguardo, è ormai indubbio che la posticipazione all'anno successivo della registrazione di costi 2017, pur preservando la detrazione Iva di competenza di tale anno, consente in detto regime un “rinvio” della loro deduzione ai fini Irpef al 2018 sia per pianificare esiti reddituali che per recuperare, ove necessario, eventuali perdite di esercizio non riportabili generate dalla deduzione fiscale di giacenze a cui l'ingresso in questo regime obbliga (si veda Il Sole 24 Ore del 15 marzo 2018).

Quanto affermato dalle Entrate a Telefisco 2018, in ordine agli effetti reddituali provocati dal rinvio dell'annotazione dei costi, si riflette però anche su un’eventuale posticipazione nell’annotazione dei ricavi e, nello specifico, sul trattamento delle fatture emesse in prossimità della chiusura dell'anno la cui registrazione sia avvenuta dopo il 31 dicembre. Si pensi, ad esempio, ad una fattura emessa il 27 dicembre 2017, ma registrata il 3 gennaio 2018 (e, quindi, entro i 15 giorni dalla consegna della fattura al cliente, ex articolo 23 del decreto Iva). In questo caso, la tassazione dei ricavi (basata sulla presunzione di incasso) avverrà avendo riguardo alla data materiale di registrazione (2018) e non a quella di competenza Iva (2017), provocandosi così anche un disallineamento tra quanto comunicato con lo spesometro inviato lo scorso 6 aprile e l'imposizione dei ricavi documentati nelle medesime fatture ai fini delle imposte dirette (2018) nel regime di cassa presunta.

Infatti, a norma dell'articolo 21 del Dl 78/2010, entro detta data sono state comunicate le informazioni delle fatture emesse facendo riferimento alla data di emissione delle stesse (per il secondo semestre 2017, tutte le fatture con una data compresa tra il 1° luglio e 31 dicembre 2017), indipendentemente dalla loro registrazione (circolare n. 1/2017). Tuttavia, i ricavi delle medesime fatture attive annotate nei registri Iva in data successiva al 31 dicembre concorreranno alla formazione del reddito del periodo di imposta 2018.

Tale conclusione è oltremodo certa per le fatture emesse nel 2017, ma annotate ed anche incassate nel 2018. Tuttavia, si ritiene di poter giungere a medesime considerazioni anche per quelle emesse ed incassate a fine 2017, ma annotate nel 2018 nei termini previsti dal citato articolo 23, in quanto la presunzione di incasso del regime di cassa presunta, anche alla luce di quanto affermato dalle Entrate a Telefisco sulla deducibilità del costo nell'anno 2018 per le fatture di acquisto datate 2017, ricevute nel medesimo anno, ma registrate nel 2018 a prescindere dall'effettivo pagamento delle stesse in quest'ultimo anno, appare interpretabile come una presunzione legale assoluta, con finalità semplificatorie, sia per i pagamenti che per gli incassi delle fatture annotate nei registri Iva.

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