Contestazioni del fisco, stop al verbale su più annualità
È necessario uno specifico pvc per le contestazioni riferite ad annualità diverse da quella oggetto di verifica. In assenza del verbale, infatti, l’atto di accertamento conseguente è illegittimo per violazione del diritto al contraddittorio. Ad affermare questo importante principio è la Corte di cassazione con l’ ordinanza n. 24636 depositata ieri (giudice relatore Conti).
Ad un contribuente veniva effettuata una verifica fiscale presso la sede della propria impresa per il controllo di un unico periodo di imposta (2006). In tale occasione, l’interessato dichiarava che anche per un esercizio precedente (2004) aveva omesso la tenuta delle scritture contabili. L’Agenzia, quindi, notificava per entrambi i periodi di imposta due distinti accertamenti, rettificando il reddito.
I provvedimenti venivano impugnati dal contribuente che eccepiva anche la violazione del diritto al contraddittorio poiché per un’annualità (2004) non era stato redatto alcun verbale di constatazione. L’Agenzia si difendeva sul punto rilevando che l’accertamento del periodo di imposta più remoto (2004) era fondato su dichiarazioni confessorie rilasciate in occasione della verifica per l’altra annualità (2006). Ne conseguiva che non vi era stata alcuna lesione del diritto al contraddittorio, potendo il contribuente fornire qualunque ulteriore difesa in tale sede.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso, mentre il collegio di appello riteneva illegittimo l’accertamento dell’ufficio. L’agenzia delle Entrate ricorreva così per Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma sul contraddittorio preventivo prevista dall’articolo 12, comma 7, dello Statuto.
La Suprema Corte, confermando la decisione di appello, ha innanzitutto ricordato che esiste l’obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti discendenti da una verifica effettuata presso la sede del contribuente. Tale previsione è giustificata per controbilanciare, con il contraddittorio, l’intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, in modo che egli possa correggere, adeguare e chiarire nel proprio interesse gli elementi acquisiti dai verificatori. I giudici di legittimità hanno pertanto precisato che quando le notizie rilevanti ai fini dell’accertamento sono acquisite previo accesso presso il contribuente, è pacifica la necessità di consentirgli di disconoscere, contrastare ovvero precisare quanto è emerso in tale sede.
Nella specie, l’Ufficio ritenendo rilevanti le informazioni ricevute per l’annualità non oggetto di verifica, avrebbe dovuto contestare quanto emerso con la redazione di uno specifico verbale, così da consentire all’interessato l’esercizio del contraddittorio. Peraltro, secondo la Cassazione, l’obbligo a carico dell’ufficio sussiste a prescindere dall’eventuale ulteriore acquisizione documentale, dalle contestuali indagini finanziarie avviate in via telematica e anche dai documenti consegnati presso l’ufficio.
La decisione è particolarmente importante poiché non di rado gli uffici emettono avvisi di accertamenti per annualità non oggetto della verifica ma discendenti da elementi acquisiti nel corso del controllo stesso. Secondo il principio ora affermato dalla Suprema corte, per tali atti è necessaria la preliminare redazione di un pvc onde garantire il contraddittorio al contribuente sulla specifica violazione, pena la illegittimità degli stessi.
L’ordinanza n.24636/17 della Cassazione