Controlli e liti

Contraddittorio anche per l’accesso breve proseguito in ufficio

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di Antonio Iorio

Anche per l’ accesso breve occorre riconoscere il diritto al contraddittorio nonostante sia poi proseguito in ufficio: l’accertamento emesso prima di 60 giorni è pertanto illegittimo. La norma, infatti, non prevede dei limiti minimi di permanenza dei verificatori, con la conseguenza che se l’amministrazione accede presso i locali del contribuente è tenuta al rispetto delle garanzie dello Statuto .

A fornire questa interpretazione è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 11471 depositata ieri.

La vicenda traeva origine da un accertamento “a tavolino” emesso dall’agenzia delle Entrate, preceduto però da un accesso presso la sede del contribuente per il controllo dei prezzi applicati. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario lamentando, tra i diversi motivi, la violazione del diritto al contraddittorio previsto dall’articolo 12, comma 7 della legge 212/2000.

L’Agenzia nella propria costituzione in giudizio riteneva che non fossero applicabili le garanzie previste per le verifiche, poiché nella specie il controllo era avvenuto presso l’Ufficio dei verificatori e l’accesso in sede era stato necessario solo per la rilevazione dei prezzi applicati.

Entrambi i giudici di merito confermavano le ragioni del contribuente annullando l’atto impugnato. L’Agenzia ricorreva così in cassazione rilevando un’errata interpretazione della norma e comunque dei fatti accaduti.

La Suprema corte, confermando la nullità del provvedimento emesso, ha ricordato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’articolo 12 dello Statuto del contribuente deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio del verbale di accesso o di chiusura della verifica, determina di per sé l’illegittimità dell’atto impositivo emesso poiché viola il diritto al contraddittorio.

Quest’ultimo – precisano i giudici di legittimità – costituisce primaria espressione dei principi di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva (Sezioni unite n. 18184/2013).

Tali garanzie operano anche nell’ipotesi di accessi brevi finalizzati all’acquisizione di documentazione. Peraltro, la norma non prevede alcuna distinzione sulla durata dell’accesso e impone in ogni caso la redazione del verbale di chiusura delle operazioni.

Inoltre, nell’ipotesi di accesso breve, si verifica pur sempre “l’intromissione” dell’amministrazione in luoghi di pertinenza del contribuente per la diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, con la conseguenza che occorre controbilanciare tale posizione con il riconoscimento di adeguate garanzie (Sezioni unite n. 24823/2015).

Nella specie, l’Agenzia si era recata presso la sede del contribuente per il controllo dei prezzi, ma tale circostanza rendeva pacifico l’avvenuto accesso.

Ne conseguiva quindi, che l’avviso di accertamento, pur se fondato anche su elementi diversi valutati presso i propri uffici, avrebbe dovuto essere emesso solo decorsi 60 giorni dalla consegna del verbale.

Da qui la conferma della decisione di merito.

Cassazione, ordinanza 11471/2017

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