Imposte

Contratti, il nodo dell’Iva sull’estensione di garanzia

Sul concetto di accessorietà la prassi e la giurisprudenza non sono univoche. La direttiva non definisce la prestazione assicurativa: indicazioni della Corte Ue

L’accessorietà è una possibile chiave di lettura per le operazioni complesse. Il concetto è però sfuggente, non esistendone una definizione normativa, mentre prassi e giurisprudenza offrono contributi non sempre univoci.

L’interpello 17/2023 (in cui la situazione descritta dall’istante non sembra tuttavia coincidere esattamente con quella rappresentata nella risposta) si occupa dell’esenzione dall’Iva per l’estensione a pagamento della garanzia relativa all’acquisto di veicoli: prassi comune alla vendita anche di altri prodotti e quindi di grande rilievo pratico. Secondo le Entrate, dato che l’acquirente del bene può sottoscrivere tale contratto con il produttore/venditore o rivolgersi a terzi, sia all’atto dell’acquisto sia successivamente, e posto che il cedente pare agire quale intermediario dell’assicuratore, l’estensione della copertura assicurativa non configura una prestazione accessoria alla vendita del veicolo e quindi imponibile Iva, ma va inquadrata autonomamente come servizio assicurativo esente (in tal senso anche la Cassazione, sentenza 35135/22).

Le valutazioni della Corte Ue

La risposta consente di fare il punto su diversi aspetti trattati dalla giurisprudenza Ue richiamata. In primo luogo, va considerato che l’operazione di “assicurazione” non è definita dalla direttiva Iva. La nozione è però ampia e comprende sia il caso in cui l’acquirente stipula il contratto (intermediato dal venditore) direttamente con l’assicuratore, sia quello in cui il venditore contrae con l’assicurazione in nome proprio e per conto dell’acquirente, sia ancora il caso in cui i diritti di garanzia sono trasferiti all’acquirente dal venditore che si è assicurato in nome e per contro proprio (sentenza C-584/13).

Valutando l’esistenza dell’accessorietà della prestazione assicurativa rispetto alla vendita, non si dovrebbe far leva sulla connessione con il bene venduto, poiché una tale prestazione è sempre collegata al bene. Se fosse questa connessione a determinare l’accessorietà, la stessa norma di esenzione perderebbe di significato (sentenza C-224/11). Nel caso della garanzia assicurativa, è infatti l’oggetto in sé della prestazione (ossia la riduzione/azzeramento del rischio) che consente di fruire dell’operazione principale nelle migliori condizioni, e non il nesso di accessorietà.

Secondo la sentenza C-224/11, inoltre, pare che l’addebito dell’assicurazione sia esente Iva solo se il venditore (o il concedente nel contratto di leasing) che abbia contrattato la prestazione con l’assicurazione ne rifatturi «esattamente il costo» all’acquirente (utilizzatore). Peraltro, l’esenzione si applicherebbe a prescindere dal fatto che il premio assicurativo sia pagato “nel prezzo di acquisto” del bene o come “supplemento”.

Le altre fattispecie e il pro rata

In questo scenario, resta sullo sfondo l’inquadramento di fattispecie simili. Per, esempio, il caso (frequente) in cui l’estensione della garanzia sia offerta “in proprio” dal venditore, il quale si occuperà direttamente di eseguire gli interventi garantiti (ferma restando la possibilità di assicurare se stesso per tali oneri, senza coinvolgere il cliente). In questo caso, l’addebito della garanzia convenzionale potrebbe considerarsi come il corrispettivo (aggiuntivo) per un normale servizio post-vendita. Su tale aspetto, del resto, la corte Ue ha dichiarato, in un caso, di non potersi pronunciare perché questione non proposta nel rinvio pregiudiziale (C-584/13) e, più in generale (sentenza C- 224/11), che spetta comunque ai giudici nazionali verificare se, nelle circostanze concrete, non possano darsi prestazioni connesse tra loro al punto da realizzare un’operazione unica (per la quale potrebbe rilevare il criterio dell’accessorietà).

Infine, la risposta 17/2023 richiama anche la sentenza Ue C-695/19 in cui, esaminando il caso dell’addebito di prestazioni assicurative, i giudici hanno stabilito la rilevanza di tali operazioni ai fini del pro rata, visto che non sono equiparabili a operazioni finanziarie le quali, se accessorie, ne sarebbero escluse. L’articolo 174 della direttiva 2006/112, in effetti, espelle solo queste ultime dal calcolo, a differenza dell’articolo 19-bis del Dpr 633/72. Un altro aspetto di cui tener conto nell’attuazione della delega fiscale.

I CASI RISOLTI

La situazione
Estensione della garanzia
Un rivenditore di prodotti tecnologici concede la possibilità di estendere la garanzia “base” dei prodotti per due anni. A tal fine, viene applicato un supplemento al prezzo del bene, pari al costo puro dell’assicurazione (stipulata in nome proprio dal cedente, ma a favore del cliente).
La soluzione

Il costo della garanzia è esente Iva (diversamente dai prodotti su cui è rilasciata), perché tale prestazione è autonoma, e non è accessoria alla vendita né indissociabile (sempre rispetto a quest’ultima). Secondo la norma interna, tali operazioni non concorrono alla formazione del pro rata.

La situazione
Sostituzioni in garanzia: beni provenienti dalla Ue
Alfa è una società italiana che funge da centro di assistenza dei prodotti di Beta, soggetto francese. I componenti utilizzati per le riparazioni sono spediti da Beta ad Alfa. Quali sono gli adempimenti che devono porre in essere Alfa e Beta?
La soluzione
Alfa dovrebbe annotare su un apposito registro il carico e lo scarico dei componenti per vincere la presunzione di acquisto/cessione degli stessi. Beta dovrebbe però avere una posizione Iva in Italia per gestire i trasferimenti a se stessa. Non vanno compilati gli Intrastat.

La situazione
Sostituzioni in garanzia: rientro dei beni difettosi
Al termine della riparazione di cui al caso n. 2, Alfa invia a Beta i componenti difettosi e/o i prodotti sostituiti e procede alla fatturazione delle proprie prestazioni. Quali sono gli adempimenti che devono eseguire Alfa e Beta?
La soluzione
Alfa dovrebbe inviare i beni avendo cura di indicare nella causale del documento di trasporto che si tratta di restituzione dei beni oggetto di sostituzione in garanzia e fattura ex art. 7-ter, compilando l’Intra (servizi). Beta gestisce il trasferimento a se stessa IT-FR (risposta 323/2023).

La situazione
Sostituzioni in garanzia: centro-riparazioni che acquista
Gamma, società italiana, è il centro assistenza in Italia di Omega, società tedesca. A differenza del caso n. 2, però, Gamma acquista i beni che utilizza per le sostituzioni. Come si devono comportare in questo caso le due società?
La soluzione
In questa fattispecie, vengono effettuati acquisti/vendite intra-Ue e vanno compilati i modelli Intrastat. Le due società potrebbero stipulare un contratto di call off-stock per evitare importanti esposizioni finanziarie e rischi di “invenduto”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©