Contratti pubblici, l’imposta di bollo è a forfait
1In sintesi
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023, Ccp) introduce cambiamenti radicali e semplificazioni circa obblighi e responsabilità, casistiche di esenzione, determinazione e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sui contratti pubblici.
Agli effetti dell’imposta di bollo le novità sono rilevanti e partono dalla forma del contratto, arrivano a stabilire che l’imposta di bollo è determinata e dovuta forfettariamente, si computa in base a degli scaglioni commisurati al valore del corrispettivo del contratto, cambia le regole della solidarietà passiva stabilendo che l’onere è a carico dell’appaltatore e il versamento viene effettuato solo con modalità telematiche che individuano al pagamento lo specifico contratto su cui si realizza l’assolvimento.
2Da quando si applicano le nuove regole
Le novità sono efficaci dalle procedure affidate dal 1° luglio 2023 con abrogazione del Codice attualmente vigente (Dlgs 50/2016) le cui disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso al 1° luglio 2023.
In particolare, l’articolo 226 del Ccp per “procedimenti in corso” indica essere tali quelli per cui:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1° luglio;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, al 1° luglio, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.
Quindi la disciplina innovativa si applicherà solo a decorrere dalle procedure che verranno avviate con le nuove regole interamente dopo il 30 giugno 2023.
Inoltre l’articolo 225, comma 8, del nuovo Ccp, quale norma di coordinamento, inserisce una speciale deroga per cui le procedure di affidamento e i contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr e dal Pnc, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse (Dl 77/2021 e Dl 13/2023), restano disciplinate dal vecchio codice Dlgs 50/2016, anche se avviate dopo il 1° luglio 2023 con conseguenze anche in materia di imposta di bollo.
3La forma del contratto
L’articolo 18 del nuovo Ccp prevede che il contratto debba essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, art. 3, lett. b), con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.
In caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti diretti, è possibile la conclusione tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.
4L’imposta di bollo diviene forfettaria
La tabella A dell’allegato I.4, richiamata dall’articolo 18, comma 10, indica il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso senza altri parametri da considerare.Il pagamento ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, ma non sulle fatture, note e simili di pagamento del corrispettivo.
Vengono così sostituite le ordinarie modalità di calcolo e versamento del Dpr 642/1972. Le nuove disposizioni superano la tradizionale impostazione “dimensionale” (secondo lo schema del foglio e della pagina individuato dall’articolo 5 del Dpr 642/1972).
Per la quantificazione dell’imposta di bollo non serve più conteggiare le pagine o le righe di cui si compongono gli atti e identificare le varie forme dei documenti e le loro caratteristiche anche per gli allegati.
Inoltre l’onere dell’imposta, per previsione di legge, è posto a carico dell’appaltatore per cui la stazione appaltante viene liberata dal vincolo di solidarietà passiva (articolo 22 Dpr 642/1972), superando gli orientamenti di prassi dell’agenzia delle Entrate.
5Gli scaglioni e la soglia di esenzione
L’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto (da assumere al netto dell’Iva), comprese le eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. È dovuta da un minimo di 40 euro (contratto fino a 150mila euro) fino ad un massimo di 1.000 euro (contratto che eccede 25 milioni di euro).
Allegato I.4 – tabella A
Fascia importo contratto // Misura imposta
inferiore a 40.000 euro // esente
da 40.000 a inferiore a 150.000 // 40,00
da 150.000 a inferiore a 1.000.000 // 120,00
da 1.000.000 a inferiore a 5.000.000 // 250,00
da 5.000.000 a inferiore a 25.000.000 // 500,00
da 25.000.000 // 1.000,00
6La modalità di pagamento
L’imposta di bollo relativa alla stipulazione dei contratti pubblici per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, in base alle regole del Ccp, viene versata dall’appaltatore con modalità esclusivamente telematiche utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), come prevede il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 240013 pubblicato il 28 giugno 2023 e la risoluzione 37/E, anch’essa del 28 giugno, fissa i codici tributo per l’assolvimento dell’imposta.
Il modello F24 Elide deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti (stazione appaltante e appaltatore) e del Codice identificativo di gara (Cig) per assicurare la tracciabilità e la riconducibilità effettiva a ciascun procedimento di gara da cui deriva la stipula del contratto.
Se manca il Cig, perché evidentemente il procedimento da cui deriva il contratto soggetto a bollo in questione non lo prevede, dovrà essere inserito nel modello di pagamento un altro identificativo univoco del contratto che giunge alla conclusione di quella procedura.
La risoluzione 37/E/2023 prevede che l’imposta venga versata con il codice “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, Dlgs 31 marzo 2023, n. 36” e fornisce specifiche istruzioni per la compilazione del modello F24 Elide.
In particolare, in sede di compilazione del modello nella sezione “Contribuente” è richiesta l’indicazione del codice fiscale e dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento, cioè dell’operatore economico (appaltatore), e nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare», dovrà essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al nuovo codice identificativo “40” che consente la corretta identificazione del soggetto controparte del contratto, direttamente nel modello F24.
Nel campo «anno di riferimento» deve essere indicato l’anno di stipula del contratto, mentre nei campi «codice ufficio» e «codice atto», non è richiesto nessun valore.
La risoluzione fornisce anche i codici tributo per il versamento delle sanzioni e degli interessi, rispettivamente codici 1574 e 1575 che potranno essere utilizzati dall’appaltatore per i casi di ravvedimento delle omissioni o ritardi di versamento, rispetto alla stipula del contratto a cui corrisponde il momento dell’insorgenza dell’obbligazione erariale.
Ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici potranno essere stabilite con successivi provvedimenti del direttore dell’agenzia delle Entrate, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici della piattaforma pagoPA (articolo 5 Codice dell’amministrazione digitale) che comunque garantisce la digitalizzazione dei procedimenti.