Contratti di tirocinio senza bollo fino al 31 dicembre 2021
La possibilità di recupero dell’imposta indebitamente versata va verificata in base alle modalità di versamento
Le convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento fino al 31 dicembre 2021 possono essere stipulate senza il pagamento dell’imposta di bollo allo scopo di incentivare la ripresa dopo l’emergenza Covid-19. L’agevolazione è stata introdotta fino a fine anno dall’articolo 10-bis, comma 1, in sede di conversione del Dl 41/2021 (decreto Sostegni), ed opera per effetto dell’estensione dell’esenzione stabilita dall’articolo 25 della tabella allegato B al Dpr 642/1972 ai contratti stipulati fra le parti per la realizzazione di tirocini.
Il campo di applicazione
Le convenzioni espressamente interessate sono quelle relative ai tirocini di formazione e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 196/1997, norma che prevede la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno completato il percorso della Scuola dell’obbligo.
La portata effettiva
Ferma l’applicabilità ai tirocini extracurriculari di cui sopra, la cui disciplina è demandata alle Regioni e alle Province autonome, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro, lo specifico richiamo della norma potrebbe far avanzare dubbi sulla possibilità di estendere l’agevolazione ai tirocini curriculari. Questi ultimi sono rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati a integrare l’apprendimento con un’esperienza di lavoro; la disciplina è rimessa ai regolamenti degli istituti scolastici o delle università e da loro promossi oltre agli enti di formazione accreditati. Dal momento che la base normativa dei tirocini curriculari, pur essendo definita dall’articolo 10, comma 5, lettera a), del Dm 270/2004, sugli obiettivi ed attività formative rimanda al Dm 142/1998 il quale all’articolo 7, comma 1, lettera d) contempla in modo specifico la categoria degli «studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario» si deve ritenere che l’agevolazione trovi applicazione indistinta ai contratti e convenzioni stipulate nel corso del 2021 per tirocini curriculari ed extracurriculari.
Decorrenza dell’agevolazione
La norma è entrata in vigore a decorrere dal 22 maggio 2021, ma l’espressione utilizzata dal legislatore ammette l’applicabilità dell’esenzione all’intero anno 2021. Eventuali contratti e convenzioni che, prima dell’entrata in vigore, ma comunque non precedentemente al 1° gennaio 2021, sono stati stipulati, seppure erroneamente in quella fase, senza l’assolvimento dell’imposta fino dall’origine (articolo 2 della tariffa parte prima alle gata al Dpr 642/1972), sono da ritenere automaticamente sanati.
Bollo pagato e non dovuto
Per i contratti e le convenzioni stipulate dal 1° gennaio al 21 maggio 2021, che sono stati oggetto di regolare assolvimento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico o virtuale (rispettivamente articolo 3 e 15 del Dpr 642/1972), l’imposta si ritiene dovuta definitivamente compreso quella che dovrà essere computata nella dichiarazione dell’imposta di bollo virtuale in scadenza entro il 31 gennaio 2022 in ragione dell’attestazione riportata negli atti relativi. L’ipotesi del rimborso non si esclude, ma appare improbabile.
Caso diverso invece quello delle convenzioni e contratti che, stipulati dal 22 maggio 2021, fossero stati assoggettati a imposta di bollo non tenendo conto dell’agevolazione introdotta dal decreto Sostegni e vigente. La possibilità di recupero dell’imposta indebitamente versata deve essere verificata in conseguenza della modalità di assolvimento dell’imposta. Laddove l’imposta sia stata assolta con contrassegno telematico si prospetta per il recupero la presentazione di una istanza di rimborso all’agenzia delle Entrate.
Recupero dell’imposta
Invece l’assolvimento virtuale dell’imposta, dichiarata dovuta nell’atto con il richiamo dell’autorizzazione dell’agenzia delle Entrate, può legittimamente essere oggetto di rettifica. Se l’atto è cartaceo potrà essere inserita una integrazione manuale negli esemplari sottoscritti dalle parti, senza necessità di nuova sottoscrizione, riportando il riferimento normativo di esenzione. Se invece l’atto risultasse in formato digitale è necessario procedere diversamente preparando un addendum alla convenzione con il quale viene rettificato l’articolo che indicava l’atto come soggetto a imposta di bollo, inserendo invece la norma di esenzione del Dl Sostegni.
Questa soluzione appare maggiormente corretta per la modifica e l’integrazione dell’atto rispetto ad uno scambio di Pec che non incide nel contenuto dell’atto. Tuttavia, anche nell’impossibilità di integrare il documento, l’atto potrà essere legittimamente escluso da quelli da computare ai fini della determinazione del valore dell’imposta da inserire nella dichiarazione virtuale 2022.