Contribuenti affidabili con meno controlli e più esoneri dai visti
L’affidabilità fiscale di imprese e professionisti verrà premiata, mentre livelli insoddisfacenti emergenti dalle dichiarazioni presentate apriranno la porta a maggiori controlli. La manovrina dell’estate 2017 verrà ricordata anche per aver compiutamente regolato il (graduale) superamento degli studi di settore, dando vita agli Isa (indicatori sintetici di affidabilità fiscale) a cui è affidato il compitodi favorire l’emersione spontanea degli imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente, migliorando la collaborazione tra questi e l’amministrazione grazie all’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
Se è vero che la prima previsione degli Isa risale all’articolo 7-bis del decreto legge 163/2016, è innegabile che il confronto tra i due commi di questa disposizione (ora abrogati) e i 19 della disciplina introdotta in sede di conversione del decreto legge 50/2017 mostra un deciso passo avanti. Del resto, l’intera procedura è destinata a marciare spedita, dato che, per il periodo d’imposta 2017:
• entro 90 giorni dalla conversione in legge del decreto è prevista l’emanazione del provvedimento chiamato a individuare le attività economiche (70 secondo la Sose) per le quali devono essere elaborati gli indici (che, quindi, entreranno a regime “per gradi”, con un periodo di contemporanea presenza di Isa, studi e parametri);
• entro fine anno è prevista l’approvazione del decreto contente gli indicatori (da revisionare ogni due anni), con possibile integrazione “straordinaria” entro il mese di febbraio;
• entro il prossimo 31 gennaio vedrà la luce il provvedimento direttoriale contenente i dati che i contribuenti dovranno dichiarare per “far girare” gli indicatori (e, nelle more, studi di settore e parametri per le attività prive di indicatori).
Scorrendo le caratteristiche principali degli Isa, emerge come molti aspetti procedurali siano ricalcati dalla disciplina già nota per gli studi di settore. Non solo, infatti, la “validazione” degli indicatori passa attraverso le Commissioni di esperti, ma le fonti per la loro costruzione risultano essere le stesse e viene prevista la possibilità di adeguarsi in dichiarazione, con effetti estesi ai fini Iva e Irap (per ora non sono previste maggiorazioni).
A un maggior contenuto innovativo sembrano ispirate le affermazioni secondo cui gli indici sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentando «la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale» ed «esprimendo - su una scala da 1 a 10 - il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente».
Attualmente, le cause di esclusione previste sono l’inizio o la cessazione dell’attività, il periodo di «non normale svolgimento» della medesima e l’ammontare di ricavi superiori al limite previsto dai decreti attuativi (altre ipotesi potranno essere introdotte con decreto «per determinate tipologie di contribuenti»). L’aspetto che maggiormente risulterà di interesse per i contribuenti è rappresentato dai benefici che spetteranno a chi raggiungerà (anche per adeguamento in dichiarazione) elevati livelli di affidabilità. Si tratta:
• dell’innalzamento dei limiti di esonero dall’apposizione del visto di conformità ai fini della compensazione dei crediti d’imposta, sino a 50.000 euro per l’Iva e a 20.000 per imposte sui redditi e Irap;
• dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità (ovvero dalla prestazione della garanzia) per i rimborsi Iva sino a 50.000 euro annui;
• dell’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;
• dell’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
• dell’anticipazione “di almeno un anno” (con graduazione variabile in funzione del livello di affidabilità del contribuente) dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
• dell’esclusione dall’accertamento sintetico, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 quello dichiarato.
I termini di accesso ai benefìci potranno essere «differenziati tenendo conto del tipo di attività».
I provvedimenti applicativi e le istruzioni agli uffici diranno se l’avvento degli Isa si tradurrà in un mero “refreshing” della disciplina degli studi di settore o in un vero e proprio mutamento della filosofia sottesa a questi ultimi, fin dall’origine erroneamente intesi (e utilizzati) quali strumenti di accertamento diretto e non come elementi segnalatici per i comportamenti di contribuenti e uffici.
Il testo del Dl 50 approvato in via definitiva