Adempimenti

Contribuenti obbligati a definire i Pvc con l’Irap

di Antonio Iorio

L’abbandono delle contestazioni Irap notificate oltre gli ordinari termini decadenziali da parte dell’Agenzia (si veda Il Sole 24 ore di ieri) comporta conseguenze nei casi di adesione ai vari istituti della pace fiscale. Si pensi innanzitutto a simili contestazioni contenute nei Pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018. Si ritiene che il contribuente possa procedere alla definizione del Pvc escludendo l’Irap dal totale dovuto essendo inverosimile che occorra dichiarare e corrispondere un’imposta accertata fuori termine e ritenuta ormai illegittima. Del resto, se è vero che in base all’articolo 1 del Dl 119/2018 la definizione del Pvc avviene con il pagamento della totalità delle imposte contestate nell’atto, senza che si possa tener conto di eventuali nuovi accordi intervenuti in sede di successiva adesione, è altrettanto indiscutibile che, in questo caso, l’eliminazione del rilievo Irap non è il frutto di un “accordo” con il fisco ma la correzione di un precedente errore dell’ufficio.

In tale contesto non dovrebbe necessitare alcun provvedimento di annullamento del rilievo in quanto l’autotutela riguarda, di norma, l’atto impositivo e non il verbale che si limita a constatare violazioni la quali potrebbero anche non essere condivise dell’ente impositore.

Vi sono poi avvisi di accertamento suscettibili di definizione per i quali ad oggi non sono ancora scaduti i termini per la sanatoria. Anche in queste ipotesi, l’atto potrebbe contenere la rettifica Irap e quindi occorre comprendere come sia possibile escluderla. L’Agenzia in occasione di Telefisco 2019, ha precisato, anche se con riferimento alla definizione delle liti fiscali pendenti (articolo 6 del Dl 119/2018), che ai fini del calcolo delle somme dovute, occorre scomputare eventuali annullamenti in autotutela intervenuti sull’atto originario.

Trattandosi di un atto impositivo (a differenza dei Pvc) sarebbe auspicabile un annullamento dell’Ufficio della rettifica illegittima, onde evitare contestazioni future sulla validità della sanatoria che, ignorando il rilievo Irap, non considererebbe il 100% delle imposte inizialmente accertate.

Per completezza va detto che in molti casi l’adesione agli accertamenti è stata avviata e quindi chi ha già versato le imposte è inverosimile possa recuperarle. La circostanza merita più di una riflessione: è veramente singolare che l’Agenzia non abbia comunicato nulla in merito all’abbandono delle contestazioni Irap inducendo così al pagamento, in sede di definizione, anche di detta violazione.

Infine vi sono i casi di contenziosi pendenti per i quali appare necessario che i vari uffici, procedano in qualche modo ad annullare la contestazione onde consentire la definizione al “netto” di tale rettifica.

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